Sentenza n. 226/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell'intimazione di pagamento, emessa da CSEA, per mancato versamento delle componenti perequative UR1,a, e UR2,a, di cui alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 e s.m.i. - Reg. Uff 2025-0022181 del 3/6/2025, notificata al Comune di Vecchiano in pari data; - di ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento alla delibera ARERA n. 386 del 3/agosto 2023 ove interpretata nel senso in cui faccia gravare sull'amministrazione comunale l'obbligazione al versamento delle componenti perequative UR1 e UR2 accertate e non versate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento di CSEA per il mancato versamento delle componenti perequative UR1,a e UR2,a, nonché la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif quale atto presupposto
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
La controversia
Il Comune ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contestando l’intimazione di pagamento relativa alle componenti perequative UR1,a e UR2,a e la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, nella parte in cui sarebbe interpretata come fonte dell’obbligo del Comune di versare tali componenti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990; l’errata interpretazione della disciplina regolatoria da parte di CSEA, con violazione della l. 60/2022 e della l. 147/2013; nonché la violazione delle medesime disposizioni e l’eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicità. A seguito della notifica, il 10 ottobre 2025, dell’istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il Comune ha depositato l’atto di costituzione presso il TAR il 3 dicembre 2025. ARERA ha eccepito la tardività della costituzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell’intimazione di pagamento e della deliberazione ARERA. Il giudizio, riguardando anche un provvedimento di un’autorità amministrativa indipendente, rientra nell’ambito dell’art. 119 c.p.a.; pertanto, ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., i termini processuali ordinari sono dimezzati, salvo le eccezioni espressamente previste. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 48 c.p.a. per il deposito dell’atto di costituzione conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario deve quindi considerarsi ridotto a trenta giorni. Poiché l’istanza di trasposizione era stata notificata il 10 ottobre 2025 e il deposito è avvenuto il 3 dicembre 2025, il termine era decorso. Il Collegio ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile, non ravvisando né obiettiva incertezza normativa né oscillazioni giurisprudenziali, essendo l’orientamento del Consiglio di Stato ritenuto consolidato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Disciplina l’opposizione alla trattazione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e la prosecuzione del giudizio dinanzi al TAR.
art. 48 c.p.a.
qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti
Il deposito dell’atto di costituzione a seguito della trasposizione del ricorso straordinario è soggetto al termine previsto dalla norma, che deve essere dimezzato quando opera il rito speciale dell’art. 119 c.p.a.
art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.
i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti
Ricompresa la controversia tra quelle soggette al rito speciale in ragione dell’impugnazione della deliberazione ARERA, autorità amministrativa indipendente.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
Il termine per il deposito dell’atto di costituzione conseguente alla trasposizione, non rientrando nelle eccezioni previste, è dimezzato da sessanta a trenta giorni.
art. 37 c.p.a.
Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o per gravi impedimenti di fatto.
La rimessione in termini è una misura eccezionale, applicabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, ovvero di gravi impedimenti di fatto; tali presupposti non sono stati ravvisati.
art. 23 Cost.
Invocato dal Comune quale parametro sostanziale di legittimità dell’obbligo di pagamento, ma non esaminato per la definizione pregiudiziale del giudizio in rito.
art. 1 l. 241/1990
Invocato dal Comune, ma non esaminato nel merito a causa della tardività del deposito.
l. 60/2022
Richiamata nei motivi di ricorso sulla disciplina delle componenti perequative, ma non esaminata nel merito.
l. 147/2013
Richiamata nei motivi di ricorso sulla disciplina delle componenti perequative, ma non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio conseguente alla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine per il deposito dell’atto di costituzione previsto dall’art. 48 c.p.a. decorre dalla notificazione dell’opposizione o dell’istanza di trasposizione, secondo il caso, e deve essere rispettato a pena di irricevibilità.
- Quando il giudizio conseguente alla trasposizione riguarda provvedimenti adottati da un’autorità amministrativa indipendente, opera il rito speciale dell’art. 119 c.p.a.; il termine ordinario di sessanta giorni per il deposito dell’atto di costituzione è pertanto dimezzato a trenta giorni, non rientrando nelle eccezioni previste dall’art. 119, comma 2, c.p.a.
- Il deposito dell’atto di costituzione conseguente alla trasposizione non costituisce notificazione del ricorso introduttivo, ma un adempimento successivo alla proposizione del ricorso straordinario; per tale ragione non beneficia dell’eccezione al dimezzamento prevista per la notificazione del ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e non può essere concessa quando il quadro normativo e l’orientamento giurisprudenziale sull’applicazione del termine dimezzato risultino consolidati e non sussistano gravi impedimenti di fatto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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