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Ordinanza

Ordinanza n. 1220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 671/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi d'appello né il merito della controversia edilizia. Preso atto del decesso di una parte costituita, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 300, comma 1, c.p.c. Non risulta una decisione sulle spese.

Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 671/2024, che aveva annullato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Vieste

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva accolto in parte il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalle proprietarie di un suolo confinante, annullando il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Vieste. Il testo riferisce soltanto che sono stati dedotti due articolati motivi d'appello, senza indicarne il contenuto. Nel giudizio d'appello le appellate hanno dichiarato il decesso di una delle originarie ricorrenti, producendo il certificato di morte e chiedendo l'interruzione del processo ai sensi delle norme processuali applicabili.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenienza della morte di una parte costituita determina l'interruzione del processo, secondo la disciplina processuale richiamata dal giudice.

  • art. 300, comma 1, c.p.c.

    La norma è richiamata quale disciplina applicabile all'interruzione del processo per il decesso della parte costituita.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato in epigrafe tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene dichiarato e documentato il decesso di una parte costituita, il giudice deve dare atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 300, comma 1, c.p.c., senza procedere alla decisione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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