Sentenza del 28/02/2022 n. 6390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008 che contestavano l'omesso versamento dell'IVA su cessioni/fatture emesse senza applicazione dell'imposta perché erratamente trattate con il meccanismo del reverse charge; in appello era stato rigettato l'annullamento degli avvisi per mancanza di prova delle condizioni previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 (in particolare dell'esistenza di un rapporto di subappalto qualificante il soggetto emittente). Il ricorso per cassazione è stato poi rinunciato dal ricorrente con dichiarazione del 6 ottobre 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia del ricorrente. Poiché la rinuncia non è stata accettata dalla controparte e non sono state fornite le ragioni della rinuncia, la Corte ha escluso l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 391 c.p.c., comma 4, e ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Inoltre è stato precisato che, trattandosi di causa estinta sopravvenuta, non si applica l'obbligo previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, relativo al versamento integrativo del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
La norma disciplina le ipotesi di inversione contabile (reverse charge) e richiede condizioni specifiche (es. prestazioni rese in ambito di appalti/subappalti nel settore edile) la cui prova grava sul contribuente che invoca il meccanismo; l'assenza di prova comporta la rettifica per omesso versamento dell'IVA.
Codice di procedura civile, art. 391, comma 4
Prevede che, se la rinuncia viene accettata dalla controparte, il rinunciante non sia condannato alle spese; l'assenza di accettazione fa prevalere il principio di causalità e legittima la condanna alle spese del rinunciante.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Prevede, in ipotesi di soccombenza dell'impugnante, l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già versato; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non trovi applicazione in caso di estinzione sopravvenuta del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio; se la controparte non accetta la rinuncia, il rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità in base al principio di causalità.
- Quando si invoca il meccanismo del reverse charge (art. 17 D.P.R. n. 633/1972) incombe sul contribuente la prova delle condizioni soggettive e oggettive che legittimano l'applicazione dell'inversione contabile (es. rapporto di appalto/subappalto nel settore edile); la mancata dimostrazione autorizza l'ufficio ad accertare e recuperare l'IVA dovuta.
- In caso di rinuncia è consigliabile ottenere l'accettazione formale della controparte (ove possibile) o motivare chiaramente la rinuncia, per evitare la condanna alle spese; la mancata motivazione rende più probabile l'addebito dei costi all'istante della rinuncia.
- L'estinzione del giudizio per causa sopravvenuta può escludere l'applicabilità di specifici obblighi sanzionatori o accessori (es. ulteriori versamenti previsti da norme procedurali), ma non incide sul principio che chi determina l'insorgere o la prosecuzione del processo può essere chiamato a rifondere le spese secondo la causalità.
- Prima di rinunciare a un ricorso di legittimità, valutare il rapporto costi/benefici: rischi di condanna alle spese e perdita della possibilità di rimettere alle Sezioni Unite questioni interpretative (se rilevanti) possono rendere preferibile proseguire o cercare un accordo con la controparte.
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