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Sentenza

Sentenza del 28/02/2022 n. 6390 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008 che contestavano l'omesso versamento dell'IVA su cessioni/fatture emesse senza applicazione dell'imposta perché erratamente trattate con il meccanismo del reverse charge; in appello era stato rigettato l'annullamento degli avvisi per mancanza di prova delle condizioni previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 (in particolare dell'esistenza di un rapporto di subappalto qualificante il soggetto emittente). Il ricorso per cassazione è stato poi rinunciato dal ricorrente con dichiarazione del 6 ottobre 2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia del ricorrente. Poiché la rinuncia non è stata accettata dalla controparte e non sono state fornite le ragioni della rinuncia, la Corte ha escluso l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 391 c.p.c., comma 4, e ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Inoltre è stato precisato che, trattandosi di causa estinta sopravvenuta, non si applica l'obbligo previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, relativo al versamento integrativo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17

    La norma disciplina le ipotesi di inversione contabile (reverse charge) e richiede condizioni specifiche (es. prestazioni rese in ambito di appalti/subappalti nel settore edile) la cui prova grava sul contribuente che invoca il meccanismo; l'assenza di prova comporta la rettifica per omesso versamento dell'IVA.

  • Codice di procedura civile, art. 391, comma 4

    Prevede che, se la rinuncia viene accettata dalla controparte, il rinunciante non sia condannato alle spese; l'assenza di accettazione fa prevalere il principio di causalità e legittima la condanna alle spese del rinunciante.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Prevede, in ipotesi di soccombenza dell'impugnante, l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già versato; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non trovi applicazione in caso di estinzione sopravvenuta del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio; se la controparte non accetta la rinuncia, il rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità in base al principio di causalità.
  • Quando si invoca il meccanismo del reverse charge (art. 17 D.P.R. n. 633/1972) incombe sul contribuente la prova delle condizioni soggettive e oggettive che legittimano l'applicazione dell'inversione contabile (es. rapporto di appalto/subappalto nel settore edile); la mancata dimostrazione autorizza l'ufficio ad accertare e recuperare l'IVA dovuta.
  • In caso di rinuncia è consigliabile ottenere l'accettazione formale della controparte (ove possibile) o motivare chiaramente la rinuncia, per evitare la condanna alle spese; la mancata motivazione rende più probabile l'addebito dei costi all'istante della rinuncia.
  • L'estinzione del giudizio per causa sopravvenuta può escludere l'applicabilità di specifici obblighi sanzionatori o accessori (es. ulteriori versamenti previsti da norme procedurali), ma non incide sul principio che chi determina l'insorgere o la prosecuzione del processo può essere chiamato a rifondere le spese secondo la causalità.
  • Prima di rinunciare a un ricorso di legittimità, valutare il rapporto costi/benefici: rischi di condanna alle spese e perdita della possibilità di rimettere alle Sezioni Unite questioni interpretative (se rilevanti) possono rendere preferibile proseguire o cercare un accordo con la controparte.

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