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Sentenza

Sentenza n. 10769/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202504521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici dell’esclusione da una gara Consip per grave illecito professionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui ANAC aveva disposto l’inserimento nel casellario informatico dell’annotazione relativa alla sua esclusione da una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata destinati al Ministero della Giustizia. L’esclusione era stata disposta da Consip ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 50/2016, per grave illecito professionale riconducibile a condotte illecite di un soggetto appartenente ad altra società e titolare di una carica anche nella compagine sociale dell’impresa ricorrente. La ricorrente contestava che tali vicende potessero esserle imputate sulla base della mera teoria del contagio, evidenziando anche che il soggetto era stato rimosso dalla carica il 24 ottobre 2023 e richiamando le misure di self-cleaning adottate. Erano stati inoltre impugnati gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento ANAC e, per quanto occorresse, il regolamento ANAC adottato con delibera n. 861/2019 e successive modifiche. Nel corso del giudizio ANAC ha sostenuto la legittimità dell’annotazione, anche in ragione della natura del potere di annotazione e della posteriorità delle misure di self-cleaning rispetto alla gara.

La decisione

Nel corso del giudizio, dopo l’istruttoria disposta dal TAR per acquisire il provvedimento di esclusione e una relazione sui fatti, ANAC ha cancellato in autotutela, il 29 maggio 2026, l’annotazione impugnata. Poiché la rimozione coincideva con il petitum di annullamento e la ricorrente ha confermato che l’iniziativa era integralmente satisfattiva del proprio interesse, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell’esclusione e dell’annotazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia e delle iniziative di autotutela assunte da ANAC, con obbligo per l’Autorità di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, rendendo inutile la decisione sulla domanda di annullamento.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Costituisce la base normativa dell’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici, oggetto del giudizio.

  • art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016

    È la disposizione in base alla quale Consip aveva disposto l’esclusione della concorrente per grave illecito professionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione rimuove in autotutela l’atto impugnato e il ricorrente conferma che la rimozione soddisfa integralmente il proprio interesse, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’esame dei motivi di merito.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone una soddisfazione effettiva e integrale della pretesa azionata; la mera modifica parziale dell’atto o una misura non coincidente con il petitum non sono sufficienti.
  • La cancellazione in autotutela di un’annotazione dal casellario informatico, quando elimina integralmente l’effetto lesivo dedotto in giudizio, rende non più necessaria una pronuncia di annullamento sull’annotazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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