Cassazione Penale, Sentenza n. 26239/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Pistoia aveva assolto l'imputato dall'addebito di avere omesso, nella domanda di ammissione al reddito di cittadinanza, di comunicare di essere destinatario di misure cautelari personali. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente limitato la rilevanza penale alla sola sottoposizione a custodia cautelare in carcere, mentre l'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019 non distinguerebbe tra le diverse misure cautelari personali ai fini dei requisiti per il beneficio. La Procura generale ha invece chiesto l'inammissibilità, rilevando che il ricorso non spiegava in quali termini l'omissione avesse inciso sulla percezione del beneficio, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite che richiede la funzionalità dell'indicazione omessa all'ottenimento di un vantaggio non spettante o maggiore del dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha condiviso l'impostazione del Procuratore generale e richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 sussiste solo per omesse o false indicazioni nell'autodichiarazione se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore. Ha inoltre valorizzato la decisione di merito, che aveva accertato come l'omessa indicazione della misura cautelare non avesse inciso sull'erogazione del reddito di cittadinanza. Ha richiamato anche un precedente della Sezione 3 secondo cui, in tema di false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, l'art. 7-ter, comma 1, esclude la rilevanza penale dell'omessa comunicazione dell'applicazione di una misura cautelare personale, trattandosi di circostanza non inquadrabile tra le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
Le omesse o false indicazioni nell'autodichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza sono penalmente rilevanti solo se funzionali a conseguire un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Non è interpretato nel senso prospettato dal ricorrente come norma che renda penalmente rilevante, in sé e senza ulteriori verifiche, l'omessa indicazione di qualunque misura cautelare personale.
art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale esclude che l'omessa comunicazione di tale circostanza integri condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7, perché non si tratta di informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o riduzione del beneficio.
Massime di principio
- Nel reato di false o omesse indicazioni finalizzate al reddito di cittadinanza, la rilevanza penale dell'omissione non è astratta, ma dipende dalla sua concreta funzionalità all'ottenimento del beneficio indebito o maggiorato.
- La mera omissione di una circostanza relativa a misure cautelari personali non integra automaticamente il delitto, dovendo verificarsi se quella informazione fosse davvero decisiva ai fini dell'ammissione, della revoca o della quantificazione del beneficio.
- Quando il giudice di merito accerta che l'omissione contestata non ha inciso sulla percezione o sull'entità dell'erogazione, il ricorso che non confronti tale accertamento è infondato.
- L'omessa comunicazione dell'applicazione di una misura cautelare personale non è penalmente rilevante se la disciplina speciale la sottrae al novero delle informazioni dovute e rilevanti ai fini del beneficio.
Come è indicizzato
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