Cassazione Penale, Ordinanza n. 07926/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che entrambi i motivi di ricorso sono stati ritenuti intrinsecamente generici, perché non contenevano una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione né adeguati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato, in ogni caso, che il reato era procedibile d'ufficio poiché era stata contestata e ritenuta l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata quale base del reato oggetto di condanna.
art. 625 n. 2 c.p.
Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna.
art. 625 n. 7 c.p.
Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna; la Corte sottolinea che, in particolare, è stata contestata e ritenuta l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente generici, ossia non contengono una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata né l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto poste a sostegno dell'impugnazione.
- Nei giudizi di legittimità, l'ammissibilità del ricorso richiede una correlazione effettiva tra le censure formulate e la motivazione della decisione impugnata; la sola riproposizione di doglianze astratte o non argomentate non è sufficiente.
- Quando al furto è contestata e ritenuta un'aggravante che comporta la procedibilità d'ufficio, l'eventuale difetto di querela non incide sulla procedibilità del reato.
Come è indicizzato
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