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Sentenza

Sentenza n. 4791/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari del provvedimento comunicato a mezzo pec in data 4 dicembre 2025 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro, dei servizi e dell'occupazione” ha rigettato l'istanza FNC3-S-02384 proposta da Tecnolife It Consulting srl per l'accesso al “Fondo Nuove Competenze ed. 3”; e di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202602190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza FNC3-S-02384 per l'accesso al Fondo Nuove Competenze, motivato dalla mancata esecuzione di una richiesta di integrazione entro il termine previsto dall'Avviso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato il rigetto dell'istanza per l'accesso al Fondo Nuove Competenze, deducendo ingiustizia grave e manifesta, eccesso di potere e violazione dei principi di correttezza, buona fede e imparzialità. La richiesta di integrazione riguardava l'eliminazione di un lavoratore il cui codice fiscale risultava errato sulla piattaforma. La ricorrente ha sostenuto che l'anomalia era derivata da un malfunzionamento o comunque da una rigidità del sistema informatico, che aveva associato un codice fiscale atipico e inesatto al lavoratore, mentre nella documentazione cartacea allegata alla domanda era indicato il codice corretto. L'impresa aveva segnalato tempestivamente il problema al Ministero e chiesto assistenza e rettifica, ricevendo risposte standardizzate riferite alla disciplina della variazione dei codici fiscali. Ha quindi contestato l'applicazione del paragrafo 8.6, lettera b), dell'Avviso, ritenendo che tale previsione riguardasse ipotesi diverse e che l'amministrazione avrebbe dovuto correggere l'errore o rimettere la società in termini. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per notificazione non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato e per omessa notificazione a Fondimpresa, indicato quale controinteressato, nonché l'infondatezza del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. La notificazione del ricorso al Ministero presso la sede reale, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, è stata sanata dalla costituzione dell'amministrazione con il patrocinio dell'Avvocatura e dalla difesa anche nel merito. È stata inoltre esclusa la qualità di controinteressato di Fondimpresa, poiché tale ente svolgeva attività istruttoria e valutativa di supporto, mentre l'impugnazione riguardava il rigetto ministeriale determinato dall'asserito disguido nel caricamento del codice fiscale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l'errore nel caricamento del codice fiscale, tempestivamente segnalato, non integrasse una non conformità alle regole dei fondi paritetici tale da giustificare l'applicazione del paragrafo 8.6, lettera b), dell'Avviso. L'amministrazione, a fronte della condotta diligente e in buona fede dell'impresa e della natura circoscritta dell'errore, avrebbe dovuto collaborare alla soluzione del problema o almeno accogliere la richiesta di rimessione in termini. Le rigidità della piattaforma e le risposte standardizzate del Ministero non potevano determinare l'esclusione quando l'irregolarità non incideva sulla regolarità sostanziale della domanda e risultava documentato il codice fiscale corretto. Il rigetto è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate in ragione della novità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8.6, lett. b), Avviso Fondo Nuove Competenze ed. 3

    La richiesta di integrazioni sarà notificata una sola volta al datore di lavoro e questi dovrà integrare entro 10 giorni lavorativi, pena esclusione del Piano

    La previsione non può essere applicata per sanzionare un errore di caricamento tempestivamente segnalato, non riconducibile a una sostanziale non conformità alle regole dei fondi paritetici.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

    La disposizione impone all'amministrazione un comportamento collaborativo e corretto nei confronti del privato che abbia tempestivamente segnalato un errore circoscritto e si sia attivato in buona fede per risolverlo.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    Il vizio della notificazione del ricorso all'amministrazione statale può essere sanato dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione, che si difenda anche nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La previsione di un avviso che impone l'integrazione della domanda entro un termine, a pena di esclusione, non può essere applicata automaticamente quando l'irregolarità deriva da un errore di caricamento o da un malfunzionamento della piattaforma, è stata tempestivamente segnalata dal richiedente e non incide sulla regolarità sostanziale della domanda.
  • I principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 impongono all'amministrazione di esaminare concretamente le segnalazioni del privato relative a disfunzioni del sistema informatico e di approntare una soluzione effettiva, anziché fornire risposte standardizzate non pertinenti al problema rappresentato.
  • Quando il privato abbia agito tempestivamente e in buona fede per correggere un errore materiale circoscritto, l'amministrazione deve valutare la rimessione in termini, soprattutto se l'errore non pregiudica la regolarità complessiva della domanda e la rigidità della piattaforma impedisce una rettifica ordinaria.
  • Non è controinteressato il soggetto che svolge soltanto compiti istruttori o valutativi di supporto all'amministrazione, quando l'impugnazione riguarda esclusivamente il provvedimento finale di rigetto adottato dall'amministrazione e non l'esito dell'attività istruttoria del soggetto medesimo.
  • La notificazione di un ricorso all'amministrazione statale presso la sede reale, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, è sanata dalla costituzione dell'amministrazione con il patrocinio dell'Avvocatura e dalla difesa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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