Cassazione Civile, Sentenza n. 6800/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ha impugnato sette intimazioni di pagamento, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione delle relative cartelle. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 7/5/11, pronunciata il 25 gennaio 2011 e depositata l’8 febbraio 2011, aveva accolto l’appello del concessionario e rigettato l’appello incidentale della contribuente, ritenendo provata la regolare notificazione postale delle cartelle presso la sede sociale. In Cassazione la società ha proposto sette motivi: i primi due hanno denunciato motivazione omessa o contraddittoria in relazione alla diversa data di notificazione indicata nelle intimazioni rispetto a quella risultante dagli avvisi di ricevimento; il terzo e il quarto hanno lamentato violazione dell’art. 2697 c.c. per la ripartizione dell’onere di provare la regolarità della consegna e il rapporto tra consegnatari e società; il quinto ha dedotto violazione della L. n. 890/1982, art. 7, e dell’art. 139 c.p.c., assumendo che i plichi fossero stati consegnati a persone non identificabili o prive di collegamento organico con la società; il sesto ha contestato che fosse necessaria la querela di falso per negare la regolarità delle attestazioni postali; il settimo ha denunciato contraddittorietà della motivazione sul rapporto tra querela di falso e possibilità di fornire prova contraria. La società ha inoltre sostenuto che l’errore sulla data nelle intimazioni ne comportasse l’invalidità.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Quanto ai primi tre, ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR: accertata la valida notificazione delle cartelle presupposte, la diversa data riportata nelle intimazioni non ne determinava l’invalidità, non essendo stato dedotto che l’errore rendesse incomprensibile il loro contenuto. Il quarto e il quinto motivo sono stati respinti perché gli avvisi di ricevimento prodotti dal concessionario erano idonei a provare la notificazione diretta a mezzo posta presso la sede sociale; in tale modalità si applicano le regole del servizio postale ordinario, e la consegna a persona presente presso la sede che accetta il plico consente di presumere l’idoneità del consegnatario, salva prova contraria a carico della società circa l’assenza di qualsiasi rapporto rilevante con essa. La firma illeggibile e l’erronea compilazione della sezione riferita alla persona fisica non invalidavano la notificazione, risultando dagli avvisi le indicazioni utili e trattandosi, per quest’ultimo profilo, di errore materiale. Anche il sesto e il settimo motivo sono stati respinti: la CTR non aveva posto a carico della società un onere esclusivo di proporre querela di falso, ma aveva rilevato sia la mancata querela contro il contenuto degli avvisi sia la mancata prova dell’assenza di rapporti qualificati dei consegnatari con la società; non sussisteva quindi contraddittorietà. La ricorrente è stata condannata a pagare al concessionario € 7.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, accessori di legge ed € 200 per esborsi. All’Agenzia delle entrate, il cui controricorso era tardivo perché notificato oltre il termine di quaranta giorni (scaduto il 2 maggio 2012, essendo il ricorso ricevuto il 23 marzo 2012 e il controricorso consegnato all’agente postale il 3 maggio 2012), sono stati riconosciuti € 1.500 per compensi relativi alla sola discussione in udienza, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
sarebbe stato onere della parte “dimostrare con ogni mezzo che la persona la cui firma è illeggibile e/o che le persone indicate come consegnatarie non erano -con la società destinataria- in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione”
Quando il concessionario produce avvisi di ricevimento idonei a documentare la consegna delle cartelle presso la sede della società, spetta alla destinataria dimostrare che il consegnatario non aveva con essa alcuno dei rapporti richiesti per la validità della notificazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi ed in parte coincidenti, sono infondati.
Le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte ai sensi di questa disposizione sono state ritenute infondate nei casi esaminati; il passaggio non enuncia un autonomo principio interpretativo della norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nella motivazione adottata dalla C.t.r. non si ravvisa alcuna contraddittorietà, per cui il ricorso va complessivamente rigettato.
La censura di contraddittorietà della motivazione non è fondata quando la decisione distingue coerentemente l’onere di contestare con querela di falso il contenuto dell’avviso dalla possibilità di provare che il consegnatario non aveva rapporti rilevanti con la società.
art. 145 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, il giudice di appello ha rilevato che, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., il plico era stato consegnato presso la sede sociale a persone ivi presenti, che avevano ricevuto l’atto, avendone facoltà.
La consegna del plico presso la sede sociale a persone presenti e abilitate a riceverlo è stata ritenuta idonea a perfezionare la notificazione alla società.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la notifica delle cartelle è stata effettuata a mezzo di invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, per cui trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr., ex plurimis, Cass.12083/2016).
L’art. 7 della L. n. 890/1982 non disciplina la notificazione delle cartelle effettuata dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento; in questa fattispecie si applicano le disposizioni del servizio postale ordinario.
art. 139 c.p.c.
Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la notifica delle cartelle è stata effettuata a mezzo di invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, per cui trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr., ex plurimis, Cass.12083/2016).
Nel caso di notificazione diretta postale delle cartelle, il regime applicabile è quello del servizio postale ordinario; l’art. 139 c.p.c. non governa la specifica modalità di invio, ferma la rilevanza della consegna presso la sede sociale accertata dalla CTR.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1
allorchè l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata autorizzata al ritiro della posta, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di incaricato, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicchè, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era nè dipendente del notificando nè addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario
Nella notificazione diretta a mezzo posta prevista dall’art. 26, comma 1, la consegna a una persona diversa dal destinatario che si dichiari autorizzata al ritiro comporta la presunzione che la qualità dichiarata sia stata attestata dal consegnatario. Per superarla occorre provare che questi non fosse dipendente o addetto e non avesse ricevuto neppure un incarico provvisorio o precario.
art. 370 c.p.c.
Nel caso di specie, la notifica del ricorso risulta ricevuta dall’Agenzia delle entrate in data 23 marzo 2012 ed il controricorso è stato consegnato all’agente postale per la notifica in data 3 maggio 2012, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c., che scadeva il 2 maggio 2012; pertanto l’Agenzia delle entrate ha diritto solo all’onorario dovuto al difensore per la discussione tenuta all’udienza.
Il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni è tardivo e non consente di porre a carico della controparte le spese di difesa relative alla sua redazione; resta riconoscibile il compenso per la discussione in udienza.
Massime di principio
- Quando la notificazione di una cartella è eseguita dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982.
- Se l’avviso di ricevimento documenta la consegna presso la sede della società a una persona presente che accetta il plico dichiarandosi idonea a riceverlo, la società destinataria deve provare che il consegnatario non aveva alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione; la firma illeggibile, da sola, non dimostra l’invalidità della consegna.
- La consegna postale a persona diversa dal destinatario che si dichiari autorizzata al ritiro consente di presumere che tale qualità sia stata dichiarata dal consegnatario; per superare la presunzione occorre provare che non fosse dipendente o addetto e che non avesse ricevuto neppure un incarico provvisorio o precario.
- La diversa data di notificazione delle cartelle indicata nell’intimazione non ne determina, da sola, la nullità quando la notificazione degli atti presupposti risulti validamente eseguita e non sia dedotto che l’errore abbia reso incomprensibile il contenuto dell’intimazione.
- Il controricorso notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. è tardivo; in tal caso le spese rimborsabili al resistente sono limitate, quanto ai compensi difensivi, alla partecipazione e discussione della causa in pubblica udienza.
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