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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 2441 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Evasione - Frode carosello - Non spettante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente è stata respinta. È stato riconosciuto che il diritto alla detrazione o al rimborso può essere negato quando risulti esercitato abusivamente o fraudolentemente e che la frode può essere provata anche attraverso presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, gli elementi evidenziati sono stati ritenuti idonei a dimostrare la natura fraudolenta della formazione del credito IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento del diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA, ritenuto indebitamente invocato nell’ambito di una frode carosello. L’Amministrazione aveva ricostruito l’esistenza di ingenti crediti IVA mediante elementi presuntivi, tra cui l’intreccio di numerose operazioni societarie riconducibili ai medesimi soggetti e l’emissione, a storno delle fatture originarie, di note di credito senza IVA successivamente inserite in dichiarazione.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sul diritto alla detrazione e al rimborso

    Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA non opera quando il contribuente lo invochi nell’ambito di un comportamento abusivo o fraudolento; l’Amministrazione può quindi disconoscerlo se dimostra la partecipazione o la consapevolezza della frode.

  • Principio di divieto dell’abuso del diritto e delle frodi fiscali

    I vantaggi fiscali derivanti da operazioni artificiose o inserite in una frode carosello non possono essere riconosciuti, anche quando la documentazione contabile apparente risulti formalmente regolare.

  • Regole sulla prova presuntiva nel processo tributario

    La frode può essere dimostrata anche mediante presunzioni derivanti dal complesso dei rapporti economici e societari, purché gli elementi siano logicamente convergenti e idonei a evidenziare l’irregolarità delle operazioni.

Massime di principio

  • La detrazione e il rimborso IVA sono subordinati alla reale esistenza delle operazioni e alla loro estraneità a schemi fraudolenti; la sola presenza di fatture non garantisce il diritto al beneficio.
  • Nelle frodi carosello, l’Amministrazione può fondare la contestazione su una pluralità di indizi, quali collegamenti tra società, ricorrenza degli stessi soggetti, operazioni circolari e modalità anomale di emissione o storno delle fatture.
  • Il contribuente deve dimostrare di avere adottato un comportamento diligente e di non sapere, né poter ragionevolmente sapere, di partecipare a una frode IVA.
  • Le note di credito e le rettifiche contabili devono essere coerenti con l’effettiva operazione sottostante; il loro utilizzo per creare o conservare crediti IVA può costituire un elemento significativo della frode.
  • Quando gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, il disconoscimento del credito IVA può essere confermato anche senza una prova diretta dell’accordo fraudolento.

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