Sentenza del 05/04/2022 n. 10875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia su tre avvisi di accertamento relativi a II.DD., IVA per gli anni 2005 e 2006 e ritenute su modello 770 per il 2006. L'Amministrazione contestava l'indebita applicazione dell'esenzione IVA e l'omesso versamento delle ritenute, sostenendo che la società non poteva usufruire della certificazione di societa sportiva e delle agevolazioni fiscali (art. 67 e 69 TUIR) perché non iscritta al registro CONI. In appello la CTR aveva parzialmente accolto riducendo le riprese e ripartendo le attività tra didattica esente e attività commerciale, ma la Cassazione ha esaminato i profili di diritto formale e probatorio relativi al requisito soggettivo del riconoscimento e all'efficacia di sentenze civili rispetto all'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi, accolto alcuni motivi proposti dall'Agenzia (in particolare quelli relativi alla mancata verifica del requisito soggettivo per l'esenzione IVA e alla illegittima efficacia attribuita a una sentenza civile nei confronti dell'Amministrazione), respinto altri motivi e rigettato il ricorso incidentale della societa. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinche valuti nuovamente, sulla base del materiale probatorio del processo tributario, se sussistono i presupposti per le agevolazioni fiscali (art. 67 e 69 TUIR e l'esenzione IVA) senza attribuire effetto di giudicato alla sentenza civile non opponibile all'Agenzia. Ha inoltre disposto la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20
L'esenzione IVA per attivita didattica svolta da associazioni sportive e' subordinata non solo al requisito oggettivo della natura della prestazione ma anche al requisito soggettivo del riconoscimento formale da parte degli organi pubblici competenti (es. CONI o federazioni). La CTR non ha verificato tale requisito soggettivo.
D.L. n. 136 del 2004, art. 7
Richiamato insieme all'art. 10 DPR 633/1972 in relazione ai limiti dell'esenzione; la Corte ha rilevato che non basta la qualificazione sostanziale della prestazione, occorre il riconoscimento formale.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. m) e art. 69, comma 2
art. 67, comma 1, lett. m); art. 69, comma 2
Le agevolazioni fiscali per societa sportive dilettantistiche richiedono il soddisfacimento di presupposti specifici, tra cui il riconoscimento/registrazione; la CTR dovra valutare nuovamente, sul fondamento probatorio del processo tributario, se i requisiti sono effettivamente sussistenti.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 148
L'esenzione per le associazioni non lucrative dipende sia dalla veste giuridica sia dall'effettivo svolgimento di attivita senza fine di lucro; l'onere della prova circa la natura non commerciale grava sulla contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera. La delega di firma e' legittima anche se non indicati nominativo e durata nella delega formale; non e' necessario che il delegante o delegato abbia qualifica dirigenziale.
L. n. 212 del 2000, art. 5 e art. 12, comma 7
Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di 60 giorni operano in presenza di accessi/ispezioni. Nei controlli a tavolino (senza accesso) il vincolo del contraddittorio non trova applicazione generalizzata per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati occorre valutare, caso per caso, la prova di resistenza. Nel caso di specie i controlli sono stati a tavolino, per cui le doglianze relative al mancato contraddittorio non erano fondate.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
Il rimando e' relativo alla procedura di accertamento con adesione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perche non adeguatamente prospettata e non risultante dal testo della sentenza impugnata.
Codice Civile, art. 2909
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti del processo; la CTR non poteva attribuire efficacia di cosa giudicata verso l'Agenzia se questa non era parte del processo civile in cui e' intervenuta la pronuncia.
Codice Civile, art. 2697
L'onere della prova e' ripartito: la contribuente ha l'onere di provare i requisiti per beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali.
Codice di Procedura Civile, artt. 115 e 116 e art. 355 e art. 360
artt. 115, 116, 355, 360 c.p.c.
Il giudice tributario esercita poteri di valutazione del compendio probatorio e puo formulare giudizi estimativi motivati; la Cassazione puo sindacare tali valutazioni solo sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della motivazione. L'art. 355 e' stato richiamato per la riunione dei ricorsi e l'art. 360 per i motivi di cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IVA per attivita didattica svolta da associazioni/societa sportive e' necessario non solo che la prestazione sia qualificabile come didattica, ma anche il riconoscimento formale da parte degli organi pubblici competenti (CONI o federazioni). In mancanza di tale verifica formale l'esenzione non può essere riconosciuta.
- Le agevolazioni previste dal TUIR per le societa sportive dilettantistiche richiedono la verifica concreta dei requisiti sostanziali (statuto, attivita effettiva senza scopo di lucro, iscrizioni previste). L'onere della prova spetta alla contribuente.
- Una sentenza civile non vincola l'Amministrazione finanziaria se l'Agenzia non e' stata parte di quel procedimento; non si puo' attribuire automaticamente efficacia di cosa giudicata verso terzi non coinvolti.
- Nei controlli a tavolino (senza accesso/ispezione) le regole sul contraddittorio endoprocedimentale e sul termine dilatorio hanno applicazione diversa rispetto ai controlli con accesso: per tributi non armonizzati non e' previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio; per tributi armonizzati occorre valutare la prova di resistenza.
- La delega di firma per la sottoscrizione degli atti di accertamento e' ammessa anche se non indicato nominativo o durata in modo formale, purché sia possibile ricostruire ex post il potere mediante la qualifica indicata negli ordini di servizio.
- Il giudice tributario puo operare una ripartizione estimativa tra attivita commerciali e non commerciali sulla base del compendio probatorio; tale valutazione e' sindacabile in Cassazione solo per carenza o insufficienza della motivazione.
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