Corte di giustizia, Sentenza C-459/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018. — SGI e Valériane SNC contro Ministre de l'Action et des Comptes publics. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni. — Cause riunite C-459/17 e C-460/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha chiarito che il diritto alla detrazione IVA presuppone che l’operazione fatturata sia stata effettivamente realizzata. Quando l’amministrazione prova che i beni o servizi non sono stati davvero forniti, la detrazione può essere esclusa senza dover accertare la buona o mala fede del destinatario in relazione a un’eventuale evasione. La pronuncia ribadisce il carattere oggettivo del nesso tra operazione imponibile ed esercizio del diritto a detrazione.
Diritto alla detrazione IVA negato quando le operazioni fatturate non sono state effettivamente realizzate, senza necessità di provare che il destinatario sapesse o dovesse sapere di un’evasione.
La questione giuridica
Se l’articolo 17 della sesta direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, per negare al destinatario di una fattura il diritto di detrarre l’IVA indicata in fattura, sia sufficiente accertare che i beni o servizi fatturati non sono stati effettivamente forniti, oppure se sia necessario anche dimostrare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA, indipendentemente dall’autore dell’evasione.
Principio di diritto
Ai fini del diritto alla detrazione IVA previsto dall’articolo 17 della sesta direttiva, la condizione decisiva è la realizzazione effettiva dell’operazione imponibile: se l’amministrazione accerta che la cessione di beni o la prestazione di servizi non è realmente avvenuta, il diritto a detrazione può essere negato senza dover ulteriormente provare che il destinatario della fattura sapesse o dovesse sapere dell’esistenza di un’evasione IVA.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA)
- Articolo 2 della direttiva 77/388/CEE
- Articolo 3 della direttiva 77/388/CEE
- Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE
- Articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 77/388/CEE
- Articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 77/388/CEE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
- Code général des impôts, articoli 199 undecies B, 271, 272, paragrafo 2, e 283, paragrafo 4
Diritto alla detrazione IVA in caso di operazioni non effettivamente realizzate
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali riuniti proposti dal Conseil d’État francese in materia di IVA e, in particolare, di detrazione dell’imposta assolta a monte su fatture relative ad acquisti di beni strumentali. La Corte era chiamata a stabilire se la mancanza di una cessione effettiva basti da sola a escludere il diritto a detrazione, oppure se occorra anche verificare che il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si collocava in un’evasione IVA.
Fatti e procedimento principale
Le cause principali opponevano SGI e Valériane SNC al Ministro dell’Azione e dei Conti pubblici francese. Le due società, con sede a La Réunion, effettuavano investimenti beneficiari di un regime di riduzione d’imposta previsto dal diritto francese e acquistavano beni strumentali da concedere in locazione a imprese locali.
A seguito di controlli, l’amministrazione tributaria ha contestato il diritto alla detrazione dell’IVA risultante da diverse fatture di acquisto, ritenendo che talune operazioni non corrispondessero ad alcuna cessione effettiva. I ricorsi delle società sono stati respinti in primo grado e in appello. In cassazione, il Conseil d’État ha dubitato della corretta applicazione della giurisprudenza della Corte sulle fattispecie di frode o irregolarità in materia di IVA.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato in particolare la sesta direttiva 77/388/CEE, e segnatamente:
- l’articolo 2, che assoggetta a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso;
- l’articolo 5, paragrafo 1, che definisce la cessione di beni come trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario;
- l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, che collega fatto generatore ed esigibilità dell’imposta alla cessione di beni o alla prestazione di servizi;
- l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, sul diritto a detrazione.
Nel testo sono richiamati anche l’articolo 267 TFUE, la direttiva 2006/112/CE e, nel diritto interno francese, gli articoli 199 undecies B, 271, 272, paragrafo 2, e 283, paragrafo 4 del CGI.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se, per negare la detrazione dell’IVA indicata in fattura, fosse sufficiente dimostrare che le operazioni fatturate non erano state effettivamente effettuate oppure se fosse necessario provare anche che il destinatario della fattura fosse consapevole, o dovesse esserlo, dell’inserimento dell’operazione in un’evasione IVA, a prescindere da chi avesse commesso tale evasione.
Ricevibilità
La Corte ha preliminarmente ritenuto ricevibile la questione, pur osservando che i fatti si collocavano in un dipartimento francese d’oltremare escluso dall’ambito geografico della sesta direttiva. Ha però rilevato che il diritto francese aveva reso applicabile in modo diretto e incondizionato la disciplina unionale anche a tale territorio; esisteva quindi un sicuro interesse dell’Unione a una interpretazione uniforme delle disposizioni richiamate.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che il diritto a detrazione nasce quando l’IVA diventa esigibile, e ciò avviene, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. Ne deriva che il diritto a detrazione è strettamente legato alla realizzazione effettiva dell’operazione imponibile.
Su questa base, la Corte ha affermato che, quando manca la cessione effettiva o la prestazione effettiva, non può sorgere alcun diritto a detrazione. La buona o mala fede del destinatario della fattura non incide su tale elemento oggettivo: ciò che conta è che l’operazione imponibile sia realmente avvenuta.
La Corte ha inoltre precisato che spetta a chi chiede la detrazione dimostrare di soddisfarne le condizioni. L’amministrazione, per negare il diritto, non deve quindi anche provare che il soggetto passivo sapesse o dovesse sapere dell’evasione IVA, poiché tale profilo è irrilevante quando l’operazione fatturata non è mai stata realizzata.
Distinzione rispetto alla giurisprudenza invocata dalle ricorrenti
Le società avevano richiamato le sentenze Stroy trans e LVK del 31 gennaio 2013. La Corte ha spiegato che quelle pronunce riguardavano contesti diversi, nei quali non era stato stabilito che le cessioni non fossero effettivamente avvenute; esse affrontavano invece questioni relative alle conseguenze di irregolarità o omissioni nella catena a monte e alla dimostrazione della consapevolezza del destinatario di un’evasione.
Tale giurisprudenza non può dunque essere trasposta alle ipotesi, come quella in esame, in cui è già accertato che le operazioni fatturate non sono state realmente effettuate.
Principi richiamati dalla Corte
La Corte ha respinto gli argomenti fondati sulla certezza del diritto e sulla neutralità fiscale. Quanto alla certezza del diritto, ha osservato che non risultava alcun elemento idoneo a far ritenere che le società non potessero orientarsi nella disciplina applicabile. Quanto alla neutralità fiscale, ha osservato che non vi è comparabilità tra il soggetto passivo che chiede la detrazione in assenza di operazione imponibile e quello che la chiede in presenza di un’operazione effettivamente realizzata.
Decisione
La Corte ha risposto dichiarando che l’articolo 17 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l’IVA in essa indicata, è sufficiente che l’amministrazione accerti che le operazioni cui la fattura si riferisce non sono state effettivamente realizzate.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici e i professionisti fiscali, la pronuncia conferma che la detrazione IVA non può fondarsi su fatture relative a operazioni inesistenti, anche in assenza di prova di una partecipazione consapevole del cessionario a un disegno fraudolento. Il controllo prioritario riguarda quindi l’effettività dell’operazione, che resta la condizione sostanziale del diritto a detrazione.
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