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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-451/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2018. — MB contro Secretary of State for Work and Pensions. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Regime pensionistico statale nazionale – Presupposti per il riconoscimento del cambiamento di sesso – Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento all’annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso – Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile prevista per le persone appartenenti al sesso acquisito – Discriminazione diretta fondata sul sesso. — Causa C-451/16

Giurisprudenza europea62016CJ0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con la direttiva 79/7/CEE una disciplina pensionistica che subordinava, di fatto, l’accesso anticipato alla pensione statale per una persona trans all’annullamento del matrimonio preesistente. Pur riconoscendo la competenza degli Stati membri in materia di stato civile, la Corte ha affermato che essa deve essere esercitata nel rispetto del divieto di discriminazione fondata sul sesso. La norma nazionale produceva un trattamento meno favorevole rispetto a una persona sposata che avesse conservato il sesso di nascita e integrava dunque una discriminazione diretta.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 79/7/CEE della condizione di non essere coniugati, imposta a una persona che ha cambiato sesso, per accedere alla pensione statale all’età prevista per il sesso acquisito.

La questione giuridica

Se la direttiva 79/7/CEE osti a una normativa nazionale che, per riconoscere a una persona che ha cambiato sesso il diritto alla pensione statale di vecchiaia all’età prevista per il sesso acquisito, subordini tale diritto non solo al soddisfacimento di criteri fisici, sociali e psicologici, ma anche alla condizione di non essere sposata con una persona del sesso acquisito.

Principio di diritto

La direttiva 79/7/CEE osta a una normativa nazionale che, per concedere a una persona che ha cambiato sesso la pensione statale di vecchiaia dall’età prevista per il sesso acquisito, le imponga di non essere sposata con una persona di tale stesso sesso; una simile condizione integra una discriminazione diretta fondata sul sesso, non giustificata da alcuna deroga della direttiva, e l’esclusione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non consente di trattare diversamente tali persone rispetto a chi ha conservato il sesso di nascita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), direttiva 79/7/CEE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/54/CE

Discriminazione nel riconoscimento della pensione statale per persona che ha cambiato sesso

La causa concerne un rinvio pregiudiziale della Supreme Court of the United Kingdom sulla compatibilità con la direttiva 79/7/CEE di una normativa nazionale che, per consentire a una persona che ha cambiato sesso di ottenere la pensione statale di vecchiaia all’età prevista per il sesso acquisito, richiedeva anche che la persona non fosse sposata con una persona del sesso acquisito. La controversia principale oppone MB al Secretary of State for Work and Pensions in relazione al rifiuto del beneficio pensionistico.

Fatti e procedimento principale

MB, nata nel 1948 come uomo, si è sposata nel 1974, ha iniziato a vivere da donna nel 1991 e si è sottoposta a intervento chirurgico di conversione sessuale nel 1995. Pur soddisfacendo i criteri fisici, sociali e psicologici previsti dalla normativa nazionale per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso, non ha ottenuto un certificato di riconoscimento definitivo perché, secondo il diritto interno allora applicabile, tale riconoscimento presupponeva l’annullamento del matrimonio contratto prima del cambiamento di sesso.

Nel 2008 MB ha chiesto la pensione statale di categoria A a decorrere dai 60 anni, età prevista per le donne nate prima del 6 aprile 1950. La domanda è stata respinta perché, in assenza del certificato definitivo di riconoscimento, MB non poteva essere trattata come donna ai fini dell’età pensionabile. Dopo il rigetto del ricorso dinanzi ai giudici nazionali di merito, la questione è arrivata alla Supreme Court.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 79/7/CEE, in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, che include i regimi legali di protezione contro i rischi di vecchiaia;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, anche con riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che consente agli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della direttiva la fissazione dell’età pensionabile e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni.

È richiamata anche la direttiva 2006/54/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), per la definizione di discriminazione diretta, utilizzata dalla Corte come riferimento concettuale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 79/7 osti a una normativa nazionale che subordina il diritto alla pensione statale, per una persona che ha cambiato sesso, non solo a requisiti medici e sociali, ma anche alla condizione di non essere coniugata con una persona del sesso acquisito.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva preliminarmente che il caso riguarda solo le condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia e non, in generale, la possibilità per uno Stato membro di subordinare il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso all’annullamento del matrimonio.

Pur ricordando che lo stato civile e il riconoscimento del cambiamento di sesso rientrano nella competenza nazionale, la Corte ribadisce che gli Stati membri, nell’esercitarla, devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare il divieto di discriminazione. In materia di sicurezza sociale, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso quanto alle condizioni di accesso ai regimi legali di vecchiaia.

La Corte constata che, nel caso di specie, la persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata è trattata meno favorevolmente rispetto a una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, la quale può accedere alla pensione all’età prevista per il suo sesso senza che il suo stato matrimoniale rilevi. Tale differenza di trattamento è direttamente fondata sul sesso.

Quanto alla comparabilità delle situazioni, la Corte afferma che essa va valutata in concreto, alla luce dell’oggetto e dello scopo della normativa. Qui la pensione statale è una prestazione legata alla vecchiaia e ai contributi versati, indipendente dallo stato matrimoniale; di conseguenza, la situazione delle due persone è comparabile. Il fatto che la condizione di annullamento del matrimonio miri a evitare matrimoni tra persone dello stesso sesso non è pertinente rispetto alla disciplina pensionistica.

La Corte esclude inoltre che tale trattamento possa essere giustificato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/7: la deroga relativa alla fissazione dell’età pensionabile non consente di introdurre una differenza di trattamento come quella in esame, come già chiarito nella sentenza Richards.

Decisione

La Corte conclude che la direttiva 79/7/CEE, e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), osta a una normativa nazionale che imponga alla persona che ha cambiato sesso, per beneficiare della pensione statale dall’età prevista per il sesso acquisito, di soddisfare anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso acquisito in seguito al cambiamento.

Principio affermato

In materia di pensioni legali di vecchiaia, una persona che ha cambiato sesso non può essere assoggettata, per l’accesso alla pensione all’età prevista per il sesso acquisito, a una condizione matrimoniale che non grava sulle persone che hanno conservato il sesso di nascita: una simile disciplina costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso ed è vietata dalla direttiva 79/7.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento uomo-donnaprevidenza socialepensioni di vecchiaiadiscriminazione direttacambiamento di sesso

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