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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-90/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018. — Turbogás – Produtora Energética SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma – Entità che produce elettricità per uso proprio – Piccoli produttori di elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione. — Causa C-90/17

Giurisprudenza europea62017CJ0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la nozione di distributore comprende ogni soggetto che produce elettricità per uso proprio, non solo i piccoli produttori. Al tempo stesso, ha ribadito che l’energia impiegata per produrre elettricità è esente da imposizione in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96. Ne consegue che l’autoconsumo della Turbogás nella centrale elettrica non può essere tassato, in assenza di una deroga nazionale validamente introdotta.

Tassazione dei piccoli e grandi produttori di elettricità per uso proprio: qualificazione come distributori e applicazione dell’esenzione per i prodotti energetici impiegati nella produzione di elettricità

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96, qualsiasi entità che produce elettricità per uso proprio debba essere considerata un distributore soggetto a imposizione, oppure solo i piccoli produttori; e se il consumo di elettricità impiegato nel processo di produzione di nuova elettricità rientri comunque nell’esenzione obbligatoria dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva.

Principio di diritto

L’entità che produce elettricità per uso proprio è sempre considerata un distributore ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96, indipendentemente dalla sua dimensione e dall’attività principale svolta; tuttavia, il consumo di elettricità o di prodotti energetici effettuato per produrre elettricità beneficia dell’esenzione obbligatoria di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), salvo che lo Stato membro abbia validamente esercitato la facoltà di deroga per motivi di politica ambientale. Le irregolarità formali non possono privare il contribuente dell’esenzione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 92/12/CEE

Tassazione dell’elettricità autoprodotta e esenzione per l’energia impiegata nella produzione

La Corte di giustizia, con rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (Portogallo), interpreta la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. La controversia riguarda la tassazione dell’elettricità consumata per uso proprio da una grande società produttrice di energia elettrica.

Fatti e procedimento principale

Turbogás – Produtora Energética SA gestisce una centrale termoelettrica a ciclo combinato che produce elettricità da gas naturale e, se necessario, da gasolio. Una parte dell’elettricità prodotta viene consumata internamente nello stesso stabilimento come parte integrante del processo produttivo. Per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, l’amministrazione fiscale portoghese ha ritenuto dovuta un’accisa sui quantitativi di elettricità consumati per uso proprio, notificando un atto di liquidazione poi pagato dalla società.

Normativa rilevante

La causa si fonda in particolare su:

  • l’articolo 21, paragrafo 5, primo e terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, che disciplina il momento di imponibilità dell’elettricità e considera come distributore l’entità che produce elettricità per uso proprio;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, che prevede l’esenzione per i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità;
  • la direttiva 92/12/CEE, richiamata per il regime generale delle accise. La Corte richiama anche le finalità generali della direttiva 2003/96, desumibili dai considerando 2-5 e 24, incentrate sul buon funzionamento del mercato interno e sull’evitare distorsioni della concorrenza.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:

  • la qualifica di distributore ex articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, spetti solo ai piccoli produttori di elettricità per uso proprio oppure a qualunque entità che produca elettricità per uso proprio;
  • una grande centrale elettrica che consuma internamente solo una piccola parte dell’energia prodotta possa comunque essere considerata un’entità che produce elettricità per uso proprio;
  • l’energia usata nel processo produttivo sia esente da tassazione in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

Ragionamento della Corte

La Corte rileva anzitutto una divergenza tra la versione portoghese dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e altre versioni linguistiche. La versione portoghese poteva far pensare che solo i "piccoli produttori" fossero considerati distributori; tuttavia, secondo la giurisprudenza costante, nessuna versione linguistica può prevalere isolatamente.

Sul piano sistematico, la Corte osserva che l’articolo 21, paragrafo 5, primo comma, assume come fatto generatore la fornitura di elettricità da parte del distributore. Se l’elettricità è prodotta e consumata dallo stesso soggetto, non vi è una vera e propria distribuzione; per evitare che tale forma di consumo resti fuori dal regime armonizzato, il terzo comma qualifica espressamente come distributore l’entità che produce elettricità per uso proprio. La previsione relativa ai piccoli produttori non limita tale qualifica, ma riguarda solo una possibile esenzione, pensata per ragioni pratiche e di semplificazione amministrativa.

Quanto all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), la Corte sottolinea che l’uso di elettricità o prodotti energetici per produrre elettricità è, in linea di principio, esente da imposta. Questa regola si applica anche al consumo interno della Turbogás destinato a produrre ulteriore elettricità. Una diversa interpretazione comporterebbe doppia imposizione e rischi di distorsione della concorrenza. Resta ferma la possibilità per gli Stati membri di derogare all’esenzione per motivi di politica ambientale, ma dagli atti non risultava che il Portogallo avesse esercitato tale facoltà.

La Corte precisa inoltre che gli Stati membri possono stabilire condizioni procedurali per le esenzioni, purché rispettino il principio di proporzionalità: una mera irregolarità formale non può far perdere il beneficio dell’esenzione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 devono essere interpretati nel senso che:

  • qualsiasi entità che produce elettricità per uso proprio, a prescindere dalla sua dimensione e dall’attività principale svolta, è un "distributore";
  • il consumo di elettricità effettuato per produrre elettricità rientra nell’esenzione obbligatoria prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), salvo deroga nazionale validamente adottata.

Principi affermati per la pratica

La pronuncia è rilevante perché distingue chiaramente tra:

  • la qualificazione soggettiva ai fini dell’imposizione, che riguarda ogni autoproduttore di elettricità;
  • il trattamento esentativo del consumo interno destinato alla produzione di nuova elettricità, che resta protetto dall’esenzione obbligatoria. Per gli operatori del settore energetico, la sentenza conferma che la tassazione dell’autoconsumo non può essere applicata in modo da colpire l’energia usata nel processo produttivo quando ricorrono i presupposti sostanziali dell’esenzione.

Come è indicizzato

Materieaccisetassazione dell’energiaelettricità autoprodottaesenzioni fiscalimercato interno

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