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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-364/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018. — «Varna Holideis» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Cessione di un bene immobile avvenuta prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea – Nullità del contratto di vendita dichiarata dopo l’adesione – Obbligo di rettifica della detrazione operata inizialmente – Interpretazione – Competenza della Corte. — Causa C-364/17

Giurisprudenza europea62017CJ0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una questione di competenza in materia IVA relativa a una compravendita di immobile avvenuta in Bulgaria prima dell’adesione all’Unione. Poiché l’operazione imponibile e il diritto alla detrazione sono sorti prima del 1° gennaio 2007, la successiva dichiarazione di nullità del contratto non consente di attribuire alla Corte la competenza a interpretare la direttiva IVA. Il rinvio pregiudiziale è quindi dichiarato inammissibile per difetto di competenza.

Competenza della Corte in materia IVA quando l’operazione imponibile è avvenuta prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione e la nullità del contratto è stata dichiarata dopo l’adesione.

La questione giuridica

Se gli articoli 90 e 185 della direttiva 2006/112/CE impongano o consentano la rettifica della detrazione IVA quando la vendita di un immobile, effettuata prima dell’adesione della Bulgaria all’UE, sia stata dichiarata nulla con sentenza definitiva solo dopo l’adesione; e, in subordine, se in mancanza di una disciplina nazionale espressa la rettifica possa derivare direttamente dall’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Principio di diritto

La Corte dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali quando l’operazione imponibile e l’esigibilità dell’IVA, nonché il diritto alla detrazione iniziale, si collocano prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione; la successiva dichiarazione di nullità del contratto non basta, da sola, a fondare la competenza della Corte sull’interpretazione della direttiva IVA, perché l’obbligo di rettifica è strettamente connesso a un’operazione e a un diritto a detrazione sorti anteriormente all’adesione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 63 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 179 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 184 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 185 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 186 direttiva 2006/112/CE

Competenza della Corte in materia di rettifica IVA per un’operazione anteriore all’adesione della Bulgaria all’UE

La sentenza è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dall’Administrativen sad – Varna nell’ambito di una controversia tra la società "Varna Holideis" EOOD e l’amministrazione fiscale bulgara. La questione nasce dalla rettifica dell’IVA detratta all’acquisto di un immobile, la cui vendita era stata effettuata nel 2004, dunque prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.

Fatti e procedimento principale

Nel dicembre 2004 "Varna Holideis" EOOD aveva acquistato un immobile ad uso alberghiero a Varna. Con sentenza definitiva del 12 febbraio 2015, il Varhoven kasatsionen sad ha dichiarato la nullità della vendita, ordinando la restituzione dell’immobile al venditore e il rimborso del prezzo all’acquirente. In esecuzione di tale decisione il venditore ha emesso note di accredito, ma la società non le ha accettate. L’amministrazione fiscale bulgara ha quindi emesso un avviso di accertamento per il mese di febbraio 2015, ritenendo dovuta la rettifica dell’IVA detratta nel 2004; tale avviso è stato confermato in sede amministrativa. Davanti al giudice del rinvio, la società ha sostenuto che il diritto bulgaro prevede la rettifica in caso di risoluzione, ma non in caso di nullità.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA si verificano al momento della cessione di beni o della prestazione di servizi;
  • l’articolo 90, relativo alla riduzione della base imponibile in caso di annullamento, recesso, risoluzione, mancato pagamento o riduzione di prezzo;
  • gli articoli 179, 184, 185 e 186 della direttiva IVA, che disciplinano rispettivamente l’esercizio della detrazione e il meccanismo di rettifica;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale. È richiamata anche la normativa bulgara nazionale sulla rettifica dell’IVA detratta.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale domanda, in sostanza:

  • se la nullità giudiziale di una vendita determini l’obbligo di rettificare la detrazione IVA già operata, ovvero se debba ritenersi che la cessione non sia mai avvenuta e che l’IVA non sia mai divenuta esigibile;
  • se, in mancanza di una disciplina nazionale espressa, la rettifica possa fondarsi direttamente sull’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Ragionamento della Corte sulla competenza

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui essa è competente a interpretare il diritto dell’Unione, per uno Stato membro, solo a decorrere dalla data di adesione di tale Stato all’Unione. Per la Bulgaria, tale data è il 1° gennaio 2007. Poiché nel caso di specie la cessione dell’immobile è avvenuta nel dicembre 2004, il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità dell’IVA si sono verificati prima dell’adesione. La Corte osserva inoltre che il diritto alla detrazione è strettamente connesso all’esigibilità dell’IVA a monte e che il meccanismo di rettifica previsto dagli articoli 184 e 185 della direttiva IVA serve solo a correggere una detrazione originariamente operata in relazione a un’operazione già rilevante ai fini dell’IVA. Di conseguenza, anche se la nullità dell’operazione è stata dichiarata successivamente all’adesione, ciò non basta a radicare la competenza della Corte: l’eventuale obbligo di rettifica resta indissolubilmente legato a una cessione e a un diritto alla detrazione sorti prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione.

Decisione

La Corte conclude che non è competente a rispondere alle questioni poste dall’Administrativen sad – Varna. Non entra quindi nel merito dell’interpretazione degli articoli 90 e 185 della direttiva IVA in relazione alla nullità del contratto e alla rettifica della detrazione.

Come è indicizzato

Materieivarettifica della detrazioneadesione all'unione europeacompetenza della corte di giustizia

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