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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-230/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2018. — Erdem Deha Altiner e Isabel Hanna Ravn contro Udlændingestyrelsen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da ll'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza – Ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato membro interessato successivo al ritorno in tale Stato membro del cittadino dell’Unione. — Causa C-230/17

Giurisprudenza europea62017CJ0230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una disciplina danese che rifiutava il soggiorno derivato al familiare di un cittadino danese rientrato in patria dopo aver vissuto in Svezia, perché l’ingresso del familiare e la domanda non erano avvenuti come "naturale prolungamento" del ritorno. Richiamando la propria giurisprudenza su cittadini dell’Unione e familiari, la Corte ha ritenuto legittimo usare il fattore temporale come indizio, ma non come criterio automatico e निर्णisivo. Il giudice nazionale deve verificare se, nonostante il ritardo, la vita familiare sviluppata nello Stato membro ospitante sia proseguita e giustifichi il soggiorno derivato.

Diritto di soggiorno derivato del familiare cittadino di un paese terzo del cittadino dell’Unione rientrato nello Stato membro di cittadinanza: legittimità della condizione del "naturale prolungamento" del ritorno.

La questione giuridica

Se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e, per analogia, la direttiva 2004/38 ostino a una normativa nazionale che nega il diritto di soggiorno derivato al familiare cittadino di un paese terzo di un cittadino dell’Unione rientrato nel proprio Stato di cittadinanza, quando tale familiare non sia entrato nel territorio dello Stato membro di origine o non abbia presentato la domanda di soggiorno come "naturale prolungamento" del ritorno del cittadino dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non osta a una normativa nazionale che subordini, in caso di ritorno del cittadino dell’Unione nel proprio Stato membro di cittadinanza dopo un soggiorno effettivo in un altro Stato membro, il rilascio del diritto di soggiorno derivato al familiare cittadino di un paese terzo alla verifica che l’ingresso o la domanda non siano avvenuti come "naturale prolungamento" del ritorno, a condizione però che l’autorità effettui una valutazione complessiva e consideri anche altri elementi idonei a dimostrare che la vita familiare sviluppata nello Stato membro ospitante non sia cessata; tale verifica spetta al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 21, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE

Diritto di soggiorno derivato del familiare cittadino di un paese terzo dopo il ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato di cittadinanza

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) in materia di cittadinanza dell’Unione e libera circolazione. Il tema centrale è la compatibilità con l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE di una prassi/normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto di soggiorno derivato al familiare cittadino di un paese terzo a un collegamento temporale tra il ritorno del cittadino dell’Unione e l’ingresso o la domanda del familiare nello Stato membro di cittadinanza.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Altiner figlio, cittadino turco, chiedeva di soggiornare in Danimarca come familiare della sig.ra Ravn, cittadina danese. La sig.ra Ravn e il padre del minore avevano vissuto in Svezia tra il 1° dicembre 2012 e il 24 dicembre 2014; il minore li aveva raggiunti in due periodi di soggiorno in Svezia con visto Schengen. Dopo il ritorno della coppia in Danimarca il 24 ottobre 2014, il minore vi è entrato solo il 25 giugno 2015 e ha presentato domanda di permesso di soggiorno UE due giorni dopo. Le autorità danesi hanno respinto la domanda perché l’ingresso e la richiesta non costituivano un "naturale prolungamento" del ritorno della cittadina danese in Danimarca, secondo l’orientamento amministrativo n. 1/14. Il giudice nazionale ha quindi chiesto se tale condizione sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e la direttiva 2004/38/CE, in particolare:

  • l’articolo 1, sull’oggetto della direttiva;
  • l’articolo 2, sulle definizioni di cittadino dell’Unione, familiare e Stato membro ospitante;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sull’ambito di applicazione;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, sul diritto di soggiorno oltre tre mesi del cittadino dell’Unione e dei familiari non cittadini dell’Unione. È richiamato anche il diritto danese, in particolare l’articolo 13 del decreto n. 474/2011 e l’orientamento amministrativo n. 1/14, che disciplina il requisito del "naturale prolungamento".

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 21 TFUE e, per analogia, la direttiva 2004/38 ostino a una disciplina che nega il diritto di soggiorno derivato al familiare di un cittadino dell’Unione rientrato nel proprio Stato membro quando tale familiare non sia entrato nel territorio nazionale o non abbia presentato domanda come naturale prolungamento del ritorno.

Ricevibilità

Alcuni governi intervenuti avevano espresso dubbi sulla rilevanza della questione, sostenendo che i soggiorni del minore in Svezia fossero troppo brevi per aver consentito una vera vita familiare. La Corte respinge l’obiezione di irrilevanza: il rifiuto nazionale impugnato non si fondava sull’assenza di vita familiare in Svezia, ma solo sulla mancata concomitanza temporale tra ritorno, ingresso e domanda. La questione è quindi ricevibile.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze O. e B. e Coman: quando, durante un soggiorno effettivo e conforme alla direttiva 2004/38 in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, si sviluppa o consolida una vita familiare, l’effettività dei diritti ex articolo 21 TFUE impone che tale vita familiare possa proseguire al ritorno nello Stato di cittadinanza mediante il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato al familiare cittadino di un paese terzo. La Corte precisa inoltre che, per il ritorno nel proprio Stato di cittadinanza, le condizioni non devono essere più severe di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per le situazioni di soggiorno in uno Stato membro ospitante. In base all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, il diritto di soggiorno dei familiari non cittadini dell’Unione non è condizionato a un ingresso entro un termine determinato: la direttiva tutela sia i familiari che "accompagnano" sia quelli che "raggiungono" il cittadino dell’Unione. Tuttavia, lo Stato membro di cittadinanza può verificare che la vita familiare sviluppata nello Stato membro ospitante non si sia interrotta prima dell’ingresso del familiare. In tale verifica il ritardo nell’ingresso o nella domanda può costituire un mero indizio, non un criterio automatico e decisivo. La Corte sottolinea che non si può escludere che la vita familiare continui anche se il cittadino dell’Unione rientra prima del familiare, ad esempio per motivi personali, di lavoro o di studio di quest’ultimo. Ne deriva che la nozione di "naturale prolungamento" può essere usata nell’ambito di una valutazione complessiva, ma non può operare come requisito rigido che, da solo, escluda il diritto di soggiorno derivato.

Decisione e dispositivo

La Corte afferma che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non osta a una normativa nazionale che non riconosca il diritto di soggiorno derivato quando il familiare non abbia fatto ingresso nello Stato membro di origine o non vi abbia presentato la domanda come naturale prolungamento del ritorno, purché la normativa imponga una valutazione complessiva di tutti gli elementi pertinenti, incluse le circostanze che dimostrano che la vita familiare nello Stato membro ospitante non è cessata. La verifica concreta di tali elementi è demandata al giudice nazionale.

Principio di diritto

Il principio affermato è che il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di considerare il fattore temporale del ritorno come indice rilevante, ma vieta che esso diventi una condizione automatica e assoluta per escludere il soggiorno derivato del familiare cittadino di un paese terzo. L’esame deve restare individualizzato e complessivo, orientato alla continuità della vita familiare effettivamente sviluppata nello Stato membro ospitante.

Spese

La Corte precisa che sulle spese nel procedimento principale provvederà il giudice nazionale e che le spese sostenute dagli altri intervenienti non sono ripetibili.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell’unionelibera circolazione e soggiornoricongiungimento familiarediritto dell’immigrazionediritto di soggiorno derivato

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