Cassazione Penale, Sentenza n. 22112/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti colpevoli, in diversa misura, di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione del ramo d'azienda transitato da PER.MAR. a MAM e poi a FIAM) e di truffa (verso la società "Il Puntiglio"), nonché, per Angelo, di bancarotta fraudolenta documentale per la sottrazione/distruzione delle scritture contabili. Le censure principali riguardano: vizio di motivazione e aspecificità della decisione; insufficienza della prova circa il concorso e il dolo degli imputati (in particolare l'estraneità o la neutralità di Massimiliano rispetto alla distrazione e la mancata prova del ruolo di "amministratore di fatto" per Angelo); errata qualificazione giuridica di atti (conferimento vs cessione e valutazione del corrispettivo); tardività della querela per il reato di truffa; inesistenza del danno o del profitto ingiusto; mancanza di dolo per la bancarotta documentale e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di motivazione sulla commisurazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per aspecificità e genericità dei motivi: i motivi non hanno mostrato il necessario nesso critico con le ragioni della decisione impugnata ai sensi dell'art. 581 c.p.p., limitandosi a riproporre in termini generici le stesse doglianze già svolte in appello. Di conseguenza la sentenza di merito (la pronuncia della Corte d'Appello del 14/09/2020, che aveva in parte riformato il primo grado: per Massimiliano assoluzione per la distrazione di euro 2.619, riduzione delle pene a tre anni e quattro mesi per Massimiliano e quattro anni e cinque mesi per Angelo, e riconoscimento delle relative conseguenze sulle pene accessorie) resta confermata. Per legge i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa emergenti dall'atto impugnatorio, al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Imposta l'obbligo di controreplicare criticamente le ragioni della decisione impugnata: la mancata indicazione del nesso argomentativo tra motivi di cassazione e le ragioni del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità per aspecificità
art. 110 c.p.
Richiamato rispetto alla contestazione di concorso di persone nel reato; la corte ricorda i criteri per valutare il concorso dell'extraneus (partecipazione volontaria con consapevolezza che la condotta depaupera il patrimonio sociale)
artt. 121 e 124 c.p. e art. 640, comma 3 c.p.
Norme richiamate in relazione ai profili di truffa (640) e concorso/quanto all'eventuale tentativo o forme di partecipazione (121,124); la Corte ha ritenuto inammissibili le censure in merito alla querela e al danno, ritenute generiche
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. L. 176/2020
Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; applicata nel procedimento per avere la causa decisa con le conclusioni scritte
art. 2639 c.c.
Norma sul concetto di amministratore di fatto: la Corte di merito ha valutato plurime circostanze (ruolo concreto, regia familiare, rapporti con consulenti, comportamenti gestori) per ritenere la qualifica operativa
art. 40, comma 2 c.p.
Riferito in relazione al concorso mediante omissione; la Corte osserva che le condotte contestate sono soprattutto commissive e quindi la doglianza è priva di efficacia
art. 192 c.p.p.
Richiamato in ordine ai vizi argomentativi (illogicità, incompletezza della motivazione); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano fornito sufficiente valutazione e risposte alle deduzioni
artt. 42 e 43 c.p.
Principi di responsabilità personale e partecipazione criminale: la Corte territoriale li ha applicati nella ricostruzione del concorso e del ruolo di ciascuno
art. 216, comma 1, n.1 e n.2, Legge Fallimentare
Richiamata in tema di pene accessorie fallimentari: la Corte ha motivato la parametrizzazione delle accessorie sulla pena principale ritenendola adeguata
art. 133 c.p.
Richiamato relativamente al principio di determinazione della pena e alla commisurazione delle accessorie rispetto alla pena principale
art. 3 Cost. e art. 27, comma 3 Cost.
Richiamate da difesa in rapporto alla proporzionalità e alla dignità della pena; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze sul punto
art. 606 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato alle spese e disposto il versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegare punto per punto le censure alle ragioni espresse nella decisione impugnata (art. 581 c.p.p.): la mera riproposizione generica delle doglianze è causa di inammissibilità.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva il concorso dell'"extraneus" può essere riconosciuto anche senza la prova della conoscenza formale dello stato di insolvenza, quando la sua condotta volontaria apra chiaramente alla sottrazione di beni alla garanzia dei creditori (valutazione globale del contesto e dei collegamenti tra soggetti).
- La qualificazione giuridica di atti societari (conferimento vs cessione, presenza o meno di corrispettivo, assunzione di passività, clausole liberatorie) incide molto sulla valutazione di rilevanza penale: il giudice valuta la sostanza economica e l'effetto rispetto ai creditori più che la mera denominazione formale.
- Per i reati di truffa la decorrenza del termine di querela va valutata dal momento della effettiva conoscenza dell'essenza del raggiro da parte della persona offesa (non necessariamente dalla sola data dei contratti), così come ricostruita dalle prove.
- Nella bancarotta documentale il dolo deve essere valutato considerando il comportamento complessivo del dirigente (non solo la sottrazione isolata di scritture): la sottrazione sistematica di scritture e condotte distrattive massicce sono indici di volontà dolosa.
- Le pene accessorie fallimentari vanno motivate in relazione alla pena principale; la loro parametrizzazione alla pena principale è legittima se risultano spiegate le ragioni che giustificano la misura complessiva.
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