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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01338/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 30/06/2025 che, ritenuta la continuazione fra due sentenze di condanna (29/09/2020 e 12/02/2024), ha rideterminato la pena complessiva in 1 anno e 7 mesi di reclusione e 1.150 euro di multa e ha negato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale, sostenendo che il beneficio era già stato concesso per una delle pronunce confluite nella continuazione e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare l'estensione del beneficio alla pena unica rideterminata; ha inoltre osservato che una delle precedenti concessioni si riferiva a una sentenza applicativa poi estinta ex art. 445 co. 2; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nel calcolo della pena finale, contestando l'individuazione della pena base più grave e la mancata chiarezza sul computo degli aumenti per i reati satellite.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice dell'esecuzione ha motivato erroneamente il diniego della sospensione condizionale basandosi sul fatto che il ricorrente avesse già usufruito del beneficio in due precedenti occasioni, senza considerare che una di tali concessioni riguardava una delle sentenze poi unificate e che, in presenza di continuazione ritenuta, il giudice dell'esecuzione doveva valutare se estendere il beneficio alla pena complessivamente rideterminata. La Corte ha precisato che la sentenza applicativa poi estinta ai sensi dell'art. 445 co. 2 costituisce comunque precedente penale ai fini del diniego, ma che la concessione del beneficio per una delle sentenze poste in continuazione non è automaticamente ostativa all'estensione del beneficio all'intera pena. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale e ha rinviato gli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto corretto il metodo del giudice dell'esecuzione che ha scorporato i reati, individuato la pena più grave come base e ricalcolato gli aumenti per i reati satellite ex novo, conforme alla giurisprudenza di legittimità. Pertanto il resto dell'ordinanza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione; usata come parametro per valutare l'estensione del beneficio in esecuzione

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola l'estinzione del reato dopo applicazione della pena in sede di patteggiamento: la sentenza applicativa è comunque valutabile come precedente penale ai fini del diniego della sospensione condizionale, anche se il reato è successivamente estinto

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione fra sentenze distinte, la sospensione condizionale già concessa per una delle pronunce non viene automaticamente esclusa: il giudice deve valutare se i presupposti per estendere il beneficio alla pena complessivamente rideterminata sussistono.
  • Una sentenza che applica la pena (art. 444) e poi vede estinta la corrispondente fattispecie ex art. 445 co. 2 costituisce comunque un precedente rilevante ai fini del diniego della sospensione condizionale.
  • Nel calcolo della pena in esecuzione per reati posti in continuazione fra condanne separate, il giudice deve scorporare tutte le violazioni, individuare la pena più grave inflitta come base e ricalcolare ex novo gli aumenti per i reati satellite; la motivazione deve essere chiara sul modo in cui sono stati determinati gli aumenti.
  • Se il giudice dell'esecuzione basa il diniego di un beneficio su un precedente che riguarda una delle sentenze unificate, il provvedimento può essere annullato e rinviato affinché si rivaluti l'estensione del beneficio all'intera pena, salvo che persistano cause ostative originate da altri precedenti efficaci.

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