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Sentenza

Sentenza del 20/07/2018 n. 19364 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando che la precedente sentenza aveva eliminato soltanto la sanzione e non l'imposta. L'avviso di liquidazione è quindi rimasto valido quale atto presupposto della cartella esattoriale. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella esattoriale sostenendo che l'avviso di liquidazione posto a suo fondamento fosse stato integralmente annullato dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale. In particolare, ha dedotto l'erronea interpretazione delle precedenti sentenze e la violazione dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e delle norme sulla riscossione mediante ruolo. La Cassazione ha però rilevato che, nei precedenti giudizi, la società aveva contestato esclusivamente la sanzione per infedele dichiarazione INVIM, senza contestare l'imposta liquidata né chiedere l'annullamento integrale dell'avviso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, commi 2 e 3

    La sanzione è dovuta solo se il valore accertato è superiore di un quarto rispetto a quello dichiarato.

    La soglia di superiore a un quarto costituisce condizione per l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione INVIM; l'eliminazione della sanzione non incide automaticamente sull'imposta dovuta.

  • D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 473

    Ha introdotto la disciplina richiamata in materia di sanzioni per infedele dichiarazione INVIM.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2

    La norma è stata invocata dalla contribuente in relazione agli effetti della sentenza tributaria sulla riscossione, ma la Corte ha escluso che potesse applicarsi per l'annullamento integrale della cartella, poiché l'atto presupposto era stato annullato solo parzialmente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Sono stati dedotti, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione; i motivi sono stati ritenuti infondati.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Il principio di autosufficienza del ricorso impone di indicare specificamente dove, nei precedenti gradi, sia stata dedotta la questione e di riportare gli elementi necessari per consentire alla Cassazione il controllo diretto degli atti.

Massime di principio

  • L'annullamento di una sanzione tributaria non comporta automaticamente l'annullamento dell'imposta principale: occorre distinguere espressamente i diversi capi dell'atto.
  • Gli effetti di una sentenza tributaria devono essere ricavati dal contenuto effettivo delle domande, dei motivi e del dispositivo; se il contribuente ha contestato solo la sanzione, l'imposta può restare definitivamente dovuta.
  • Per sostenere in Cassazione che una questione sia stata già proposta nei precedenti gradi, è necessario indicare con precisione l'atto processuale e la parte in cui essa è stata dedotta, rispettando il principio di autosufficienza.
  • Una cartella può validamente fondarsi sull'atto presupposto rimasto efficace per la parte relativa all'imposta, anche quando una sentenza abbia eliminato soltanto le sanzioni.
  • La mancata contestazione tempestiva dell'imposta principale impedisce, di regola, di ottenere successivamente l'annullamento integrale dell'atto tramite l'impugnazione della cartella.

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