Sentenza del 19/10/2015 n. 1771 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali - Tasse automobilistiche - Prescrizione triennale del debito per la tassa non pagata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è considerata prescritta se, al momento della notifica della cartella di pagamento, sono già trascorsi tre anni successivi a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato. L'iscrizione a ruolo non interrompe né impedisce il decorso della prescrizione. Pertanto, la cartella notificata oltre il termine triennale non può validamente fondare la riscossione del debito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza della tassa automobilistica per intervenuta prescrizione triennale. Il debito si prescrive decorso il termine di tre anni successivi all'anno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Secondo la sentenza, per verificare la prescrizione rileva la data di notifica della cartella di pagamento, mentre non assume rilievo la data in cui l'ente creditore ha iscritto a ruolo la tassa.
Norme richiamate
Normativa sulla prescrizione triennale della tassa automobilistica
Il debito per la tassa automobilistica si prescrive con il decorso dei tre anni successivi a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
Il termine di prescrizione decorre dall'anno successivo a quello previsto per il pagamento e deve essere rispettato entro la notifica della cartella. La sola iscrizione a ruolo da parte dell'ente non è sufficiente a interrompere il termine.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche, occorre verificare l'anno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito e calcolare da lì il termine triennale di prescrizione.
- La tempestività deve essere valutata con riferimento alla data di notifica della cartella di pagamento, non alla data interna di iscrizione a ruolo.
- L'iscrizione a ruolo, se non accompagnata da un atto validamente notificato e idoneo a interrompere la prescrizione, non impedisce il maturare della prescrizione.
- In caso di cartella notificata oltre il termine triennale, il contribuente può contestare la riscossione eccependo la prescrizione, verificando comunque l'eventuale esistenza di precedenti atti interruttivi regolarmente notificati.
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