Cassazione Penale, Sentenza n. 21582/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/05/2023 in cui si contestava la determinazione degli aumenti di pena per il reato di continuazione connesso a due sentenze irrevocabili. In particolare il ricorrente censura la quantificazione dell'aumento per la rapina (capo 64), ritenuta incongrua (il Giudice della cognizione aveva fissato per la rapina la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e € 1.000 di multa, mentre il G.E. ha parametrato l'aumento in anni 3, mesi 4) e lamenta l'omessa parametrizzazione rispetto all'aumento già stabilito per il coimputato Gargiulo, invocando violazione di legge e illogicità della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione abbia adempiuto all'onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite (sent. n. 47127/2021), individuando correttamente la fattispecie più grave quale base (pena di anni 18 e mesi 8 per il reato omicidiario) e quantificando separatamente gli aumenti per i reati satellite: per la rapina (capo 64) aumento pari ad anni 3 e mesi 4; anni 1 per i capi 14 a), 14 b), 14 c); anni 1 per il delitto di favoreggiamento aggravato come riqualificato. La pena complessiva è stata così rideterminata in anni 24 di reclusione. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la personalità del ricorrente (contributo all'omicidio, assistenza continuativa al latitante Giuseppe Setola), e ha escluso la fondatezza della comparazione con il coimputato per mancanza di identità delle condizioni personali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Stabilisce il metodo motivazionale per la determinazione della pena in caso di continuazione: individuare la fattispecie più grave, fissare la pena base e calcolare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, adeguando il livello di motivazione all'entità dell'aumento e verificando la proporzione tra le pene evitando un surrettizio cumulo materiale.
art. 132 cod. pen.
Principi per l'individualizzazione della pena (circostanze, personalità del reo, gravità del fatto) utilizzati dal G.E. per parametrizzare gli aumenti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per il concreto svolgimento della pena entro i limiti di legge, richiamati nella valutazione del quantum da infliggere.
art. 81 cod. pen.
Richiama il rispetto dei limiti legali e la proporzione tra le pene; la Corte verifica che l'aumento non determini violazione dei limiti previsti e non sia un cumulo surrettizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte in esito al rigetto.
Massime di principio
- In caso di continuazione il giudice deve individuare la fattispecie più grave come base e quantificare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, motivando la scelta.
- L'intensità della motivazione richiesta per ogni aumento è proporzionale all'entità dell'aumento stesso: maggiori aumenti richiedono maggiore specificità motivazionale.
- La verifica di proporzione tra le pene deve accertare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e impedire che la continuazione sia trasformata in un cumulo materiale non dichiarato.
- Richieste di parità di trattamento rispetto a coimputati richiedono la dimostrazione dell'identità delle condizioni personali; differenze di trattamento possono essere legittime se motivate da circostanze personali diverse.
- Elementi quali la gravità del fatto, il ruolo nel reato e la continuità di collaborazione con un'organizzazione criminale possono giustificare aumenti più elevati per la singola posizione.
- In caso di rigetto del ricorso, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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