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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21582/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/05/2023 in cui si contestava la determinazione degli aumenti di pena per il reato di continuazione connesso a due sentenze irrevocabili. In particolare il ricorrente censura la quantificazione dell'aumento per la rapina (capo 64), ritenuta incongrua (il Giudice della cognizione aveva fissato per la rapina la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e € 1.000 di multa, mentre il G.E. ha parametrato l'aumento in anni 3, mesi 4) e lamenta l'omessa parametrizzazione rispetto all'aumento già stabilito per il coimputato Gargiulo, invocando violazione di legge e illogicità della motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione abbia adempiuto all'onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite (sent. n. 47127/2021), individuando correttamente la fattispecie più grave quale base (pena di anni 18 e mesi 8 per il reato omicidiario) e quantificando separatamente gli aumenti per i reati satellite: per la rapina (capo 64) aumento pari ad anni 3 e mesi 4; anni 1 per i capi 14 a), 14 b), 14 c); anni 1 per il delitto di favoreggiamento aggravato come riqualificato. La pena complessiva è stata così rideterminata in anni 24 di reclusione. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la personalità del ricorrente (contributo all'omicidio, assistenza continuativa al latitante Giuseppe Setola), e ha escluso la fondatezza della comparazione con il coimputato per mancanza di identità delle condizioni personali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Stabilisce il metodo motivazionale per la determinazione della pena in caso di continuazione: individuare la fattispecie più grave, fissare la pena base e calcolare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, adeguando il livello di motivazione all'entità dell'aumento e verificando la proporzione tra le pene evitando un surrettizio cumulo materiale.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per l'individualizzazione della pena (circostanze, personalità del reo, gravità del fatto) utilizzati dal G.E. per parametrizzare gli aumenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per il concreto svolgimento della pena entro i limiti di legge, richiamati nella valutazione del quantum da infliggere.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiama il rispetto dei limiti legali e la proporzione tra le pene; la Corte verifica che l'aumento non determini violazione dei limiti previsti e non sia un cumulo surrettizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte in esito al rigetto.

Massime di principio

  • In caso di continuazione il giudice deve individuare la fattispecie più grave come base e quantificare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, motivando la scelta.
  • L'intensità della motivazione richiesta per ogni aumento è proporzionale all'entità dell'aumento stesso: maggiori aumenti richiedono maggiore specificità motivazionale.
  • La verifica di proporzione tra le pene deve accertare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e impedire che la continuazione sia trasformata in un cumulo materiale non dichiarato.
  • Richieste di parità di trattamento rispetto a coimputati richiedono la dimostrazione dell'identità delle condizioni personali; differenze di trattamento possono essere legittime se motivate da circostanze personali diverse.
  • Elementi quali la gravità del fatto, il ruolo nel reato e la continuità di collaborazione con un'organizzazione criminale possono giustificare aumenti più elevati per la singola posizione.
  • In caso di rigetto del ricorso, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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