Sentenza n. 2955/2026 - Milano, Sezione 1
in punto domanda di ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 458/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 500/2024 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 ottobre 2024, notificata il 4 novembre 2024 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente dell’importo nominale di euro 500 per ogni anno scolastico oggetto del ricorso innanzi al Tribunale ordinario, quale contributo per la formazione del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’accredito della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., domanda di ottemperanza alla sentenza n. 458/2024 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare, per gli anni scolastici indicati nel giudizio ordinario, dell’importo di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre agli accessori previsti dalla sentenza. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito tardivamente il giudicato, accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato il conseguimento del bene della vita e ha insistito soltanto per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha adempiuto al comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario, rendendo inutiliter perseguibile l’ulteriore domanda di ottemperanza. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale: dagli atti non risultava che l’adempimento fosse intervenuto prima della proposizione del ricorso, sicché l’iniziativa giudiziale era stata necessaria per ottenere l’esecuzione del giudicato. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nella quantificazione il Collegio ha considerato il limitato impegno richiesto da una controversia seriale, relativa a un’unica questione e priva di specifiche e distinte questioni fattuali o giuridiche.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario rientrante nella giurisdizione amministrativa di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i relativi poteri del giudice amministrativo.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
È richiamato quale base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fonte delle modalità di attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto conseguimento del bene della vita.
- L’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese: queste possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando se il ricorso fosse giustificato al momento della sua proposizione.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza seriale, avente a oggetto un’unica questione e privo di specifiche questioni fattuali o giuridiche, il giudice può valorizzare l’impegno oggettivamente limitato richiesto al difensore e contenere il compenso.
- La dichiarazione del difensore di agire quale antistatario consente la distrazione delle spese liquidate in suo favore.
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