Cassazione Penale, Sentenza n. 4640/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lalima impugna la sentenza di condanna per porto illegale di arma (pistola calibro 9) sostenendo principale vizio di diritto: la pistola 9x19 "parabellum" è da considerarsi arma comune da sparo (come indicato dalla giurisprudenza e dal Banco Nazionale di Prova) e non arma da guerra, pertanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come violazione degli artt. 2/4 e 7 della legge n. 895/1967 e non come arma da guerra; conseguentemente il reato sarebbe estinto per prescrizione. Inoltre deduce vizio processuale per nullità connessa alla dichiarazione di contumacia senza prova della notifica della citazione a giudizio e propone motivi aggiunti sulla valutazione del tipo/calibro del proiettile rinvenuto.
La decisione
La Corte di legittimità accoglie il ricorso ritenendo fondante il primo motivo. Seguendo l'orientamento più recente, la pistola calibro 9x19 "parabellum" è qualificata come arma comune da sparo e le relative munizioni come munizioni di arma comune. La fattispecie viene quindi riqualificata ai sensi della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (articolazioni indicate in motivazione) e, in base al calcolo della prescrizione ex artt. 157 e 161 c.p., il reato così riqualificato è risultato estinto per prescrizione (termine spirato il 28/10/2016). Non si pronuncia un'assoluzione di merito perché dagli atti non emergeva l'evidenza dell'assenza del fatto. Pertanto la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895
artt. 2, 4 e 7 (come richiamati nel testo)
La Corte opera una riqualificazione della fattispecie alla luce della natura di arma comune attribuita alla pistola 9x19: il fatto è inquadrato nelle norme sulla detenzione/porto di armi comuni e relative munizioni (artt. 2/4 e 7 secondo le specifiche del caso)
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Il richiamo iniziale del giudice di merito alla classificazione come arma da guerra in base all'idoneità a usare munizionamento da guerra è ritenuto imprudente: la Cassazione segue la giurisprudenza che non considera le pistole 9x19 come armi da guerra ai fini della normativa
Codice penale
artt. 157 e 161, secondo comma
Applicati per il calcolo del termine di prescrizione sulla base della pena edittale risultante dalla riqualificazione, con conseguente accertamento dello spirare del termine prescrizionale
Codice di procedura penale
art. 620, comma 1, lett. l) e art. 129, comma 2
Art. 620(1)(l): consente alla Corte di cassazione di procedere a riqualificazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; Art. 129(2): giustifica il rifiuto di pronunciare un'assoluzione di merito perché dagli atti non emergeva in modo evidente l'insussistenza del fatto
Massime di principio
- La pistola semiautomatica 9x19 "parabellum" è, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, un'arma comune da sparo: non può essere automaticamente qualificata come arma da guerra solo per la compatibilità con munizionamento definito "da guerra"
- Se la natura giuridica dell'arma (comune vs arma da guerra) può essere stabilita senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di legittimità può procedere alla riqualificazione della fattispecie ex art. 620 c.p.p.
- Il termine di prescrizione va calcolato sulla base della pena edittale risultante dalla fattispecie correttamente qualificata; una riqualificazione che diminuisce la gravità della fattispecie può determinare l'estinzione del reato per prescrizione
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione comporta l'annullamento della sentenza impugnata ma non l'assoluzione di merito: l'assoluzione è possibile solo se dagli atti emerge l'evidente insussistenza del fatto (art. 129 c.p.p.), condizione che richiede la totale carenza di elementi a carico
- Le contestazioni procedurali (es. presunta illegittima dichiarazione di contumacia senza notifica) restano opponibili, ma possono risultare superflue quando il giudizio di legittimità si risolve per questioni di diritto sopravvenute (es. riqualificazione e prescrizione)
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