Cassazione Penale, Sentenza n. 31243/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/04/2025 con cui il Tribunale, in sede di riesame, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico solo per il delitto di lesioni aggravate, confermando invece la custodia in carcere per rapina pluriaggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma da fuoco. Il ricorrente deduce violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, sostenendo che la motivazione è contraddittoria perché esclude il pericolo di inquinamento probatorio per le lesioni ma riconosce il pericolo di recidiva per gli altri reati commessi nello stesso contesto, e lamenta l'assenza di criteri logico-giuridici per la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e la diversificazione delle misure cautelari.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che il Tribunale ha adeguatamente e logicamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione in relazione alle rapine e ai reati in materia di armi, fondandosi su precedenti specifici, modalità violente e professionali della condotta, frequentazioni con soggetti pericolosi e precedenti per evasione che rendono improbabile l'efficacia di misure meno afflittive. Quanto alla differenziazione della misura per il reato di lesioni personali, la Corte rileva che il Tribunale ha applicato gli arresti domiciliari in osservanza del divieto imposto dall'art. 280, comma 2, c.p.p., che esclude la custodia cautelare quando il reato ha pena massima non superiore a cinque anni. Il motivo è altresì ritenuto aspecifico nella parte relativa all'omessa motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio, poiché il Tribunale non ha ritenuto tale pericolo ma solo quello di reiterazione; quindi manca la correlazione necessaria fra deduzione e motivazione impugnata. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Viene altresì disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 280, comma 2, cod. proc. pen.
Il divieto previsto ha impedito l'applicazione della custodia cautelare in carcere per il delitto di lesioni personali quando la pena massima edittale non supera i cinque anni; per tale motivo il Tribunale ha ritenuto legittimo applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di impugnazione inammissibile.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ne ha disposto l'adempimento.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per ricorso in Cassazione è necessario denunciare violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione: censure generiche o una diversa rivalutazione dei fatti non sono ammesse.
- La diversificazione delle misure cautelari per reati diversi commessi nello stesso contesto è compatibile se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e conforme alla legge (es. limitazioni previste dall'art. 280 c.p.p.).
- Quando il giudice di merito ritiene sussistente il pericolo di reiterazione, deve fondare la decisione su elementi concreti (precedenti specifici, modalità della condotta, personalità e comportamenti successivi come evasioni): la loro contestazione in sede di legittimità richiede puntualità e specificità per essere ammessa.
- Se il provvedimento impugnato non ha considerato un determinato tipo di pericolo (es. inquinamento probatorio), il ricorso che si lamenta l'omessa valutazione deve essere coerente con le ragioni effettivamente adottate dal giudice di merito; altrimenti il motivo sarà ritenuto aspecifico.
- L'inammissibilità del ricorso per Cassazione può comportare condanne per spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
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