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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06964/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile alcun vizio della decisione impugnata e reputando infondate o non deducibili le censure proposte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dell'inosservanza del divieto di rientro nel territorio dello Stato dopo espulsione amministrativa. Con il primo motivo ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del decreto di espulsione o del divieto di reingresso, sostenendo che il divieto non potesse operare nei termini applicati nel caso concreto. Ha inoltre prospettato che il proprio rientro fosse giustificato dall'esigenza di ricongiungersi ai familiari, invocando una causa di giustificazione ex art. 51 c.p. e, in subordine, la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che la censura sul divieto non era stata previamente dedotta in appello ed è comunque infondata, perché il divieto di rientro può essere esteso oltre il quinquennio in ipotesi previste dalla legge e, comunque, l'interessato era rientrato prima del decorso del termine minimo rilevante. Quanto ai motivi residui, la Corte li reputa manifestamente infondati: il ricongiungimento familiare non scrimina la condotta, ma consente solo di chiedere la rimozione del divieto, che nel caso non risultava richiesta né disposta; il radicamento familiare in Italia non determina automatica prevalenza dell'interesse all'unità familiare rispetto a ordine pubblico e sicurezza; infine, la particolare tenuità del fatto è esclusa dalla pervicacia della violazione e dai precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    l'inosservanza del divieto di reingresso integra il reato se il rientro avviene entro cinque anni dall'allontanamento forzato; il divieto può essere esteso oltre il quinquennio in ipotesi previste dalla legge, normalmente collegate a ordine pubblico, sicurezza o pericolosità sociale.

  • art. 51 c.p.

    l'aspirazione al ricongiungimento familiare non scrimina la violazione del divieto di reingresso; l'interessato può solo chiedere la rimozione del divieto nei modi previsti dalla legge.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta denoti pervicacia, reiterazione trasgressiva e significativa capacità a delinquere, soprattutto in presenza di precedenti penali di rilievo.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo

    il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete secondo i parametri indicati dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'inosservanza del divieto di rientro nel territorio dello Stato da parte del destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa integra il reato previsto dall'art. 13, comma 13, T.U. immigrazione quando il rientro avvenga entro il termine quinquennale dall'allontanamento forzato, anche se il provvedimento amministrativo abbia previsto una durata più lunga del divieto.
  • La deduzione di ragioni familiari o del diritto all'unità familiare non esclude di per sé l'antigiuridicità della violazione del divieto di reingresso; tali esigenze possono al più essere fatte valere attraverso gli strumenti legali di rimozione o attenuazione del divieto.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una motivazione che valorizzi in modo complessivo i parametri dell'art. 133, comma 1, c.p.; il diniego è legittimamente motivato anche implicitamente quando la condotta sia descritta come non episodica, perseverante o comunque incompatibile con la minima offensività.
  • In presenza di condotta trasgressiva reiterata e di precedenti penali significativi, il giudice può escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. facendo leva sulla pervicacia del comportamento e sulla personalità dell'agente.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura non devoluta al giudice di appello è in linea di massima inammissibile e, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento dell'immigrazione clandestinaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiImmigrazioneParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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