Sentenza del 22/06/2017 n. 3815 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Controllo formale della dichiarazione - Cartella di pagamento - Rateazione - Termine di notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale deve essere notificata la cartella emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione, quando il contribuente abbia scelto la rateazione prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 e non abbia versato una delle rate. Il contribuente sosteneva che dovesse applicarsi il termine specifico previsto dall'art. 3-bis, comma 5, del d.lgs. n. 462/1997, ossia il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, e non il diverso termine previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, in caso di cartella emessa per il mancato pagamento di una rata della rateazione concessa ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata insoluta. Il termine speciale previsto dal d.lgs. n. 462/1997 prevale sul termine ordinario dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. La cartella notificata oltre tale termine deve pertanto considerarsi tardiva.
Norme richiamate
Art. 3-bis, comma 5, del d.lgs. n. 462/1997
La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Prevede un termine specifico per la notifica della cartella conseguente al mancato pagamento di una rata della rateazione relativa alle somme risultanti dal controllo formale della dichiarazione. Tale termine decorre dall'anno di scadenza della rata insoluta.
Art. 25, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602/1973
Prevede un diverso termine ordinario per la notifica delle cartelle di pagamento, ma non si applica quando la cartella deriva dal mancato pagamento di una rata disciplinata specificamente dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997.
Massime di principio
- Quando una norma speciale disciplina espressamente il termine di notifica di una cartella, tale termine prevale su quello generale previsto dalla disciplina ordinaria della riscossione.
- Per verificare la tempestività della cartella relativa a una rateazione, occorre individuare la data di scadenza della rata non pagata e calcolare il termine fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
- Il termine non deve essere calcolato dalla data della dichiarazione, dal controllo formale o dalla concessione della rateazione, ma dall'anno in cui è scaduta la rata rimasta insoluta.
- Una cartella notificata oltre il termine speciale può essere contestata per decadenza, anche se sarebbe stata tempestiva secondo il diverso termine generale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.
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