Cassazione Civile, Ordinanza n. 24187/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione emesso in relazione alla dichiarazione di successione per il decesso di un soggetto che, in vita, aveva prestato fideiussioni in favore di una società. I contribuenti avevano indicato in dichiarazione alcune passività collegate a tali garanzie personali; l'Ufficio aveva però liquidato l'imposta considerando il solo attivo ereditario e disconoscendo integralmente le passività dichiarate. In appello la CTR aveva rigettato il gravame dell'Agenzia, ritenendo deducibili per intero le fideiussioni e valorizzando elementi successivi all'apertura della successione per affermare che la società garantita non fosse in grado di restituire le somme. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, per violazione degli artt. 36 e 132 c.p.c.; 2) violazione del d.lgs. 346/1990, artt. 20 e 21, sostenendo che alla data di apertura della successione esistevano solo obbligazioni fideiussorie non ancora escusse e quindi non debiti certi, liquidi ed esigibili, e che non potevano essere utilizzati fatti successivi; 3) violazione del d.lgs. 346/1990, artt. 20, 21 e 22, nonché degli artt. 752, 1295, 1949 e 1950 c.c., assumendo che, essendo la fideiussione prestata anche da un altro coobbligato solidale, la passività sarebbe stata deducibile solo pro quota (50%). I contribuenti hanno resistito e, in via incidentale, hanno denunciato la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, perché fondato solo sulla valorizzazione dell'attivo e privo di specifiche ragioni di esclusione delle passività, nonché la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tale eccezione.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale dei contribuenti, ritenendolo fondato. Ha affermato che, nel caso di disconoscimento delle passività indicate nella dichiarazione di successione, l'avviso di liquidazione deve contenere una motivazione specifica e analitica, con l'indicazione delle singole voci escluse e delle ragioni del mancato riconoscimento, così da consentire una difesa adeguata. Poiché l'avviso impugnato si fondava solo sull'attivo ereditario e non spiegava le ragioni dell'esclusione delle passività dichiarate, la sentenza della CTR è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e annullando la pretesa tributaria. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale dell'Agenzia è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 36 c.p.c.
Richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza e, insieme all'art. 132 c.p.c., come norma la cui violazione può determinare nullità per motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza con motivazione apparente; la Corte ribadisce che la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale per omessa pronuncia sulla questione del difetto di motivazione dell'avviso.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36
Richiamati nel motivo incidentale quale parametro della motivazione e del contenuto della decisione nel processo tributario.
d.lgs. n. 346 del 1990, art. 20
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che la deducibilità delle passività ereditarie richiede la sussistenza di un debito rilevante alla data di apertura della successione.
d.lgs. n. 346 del 1990, art. 21
Richiamato dall'Agenzia con riferimento ai requisiti di deducibilità delle passività nella base imponibile successoria.
d.lgs. n. 346 del 1990, art. 22
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che, in presenza di coobbligazione solidale, la passività sarebbe deducibile solo per la quota di pertinenza del de cuius.
d.lgs. n. 346 del 1990, art. 33, commi 2 e 3
La Corte lo utilizza per affermare che, quando l'Ufficio disconosce passività indicate in dichiarazione, l'avviso deve motivare analiticamente le esclusioni e le correzioni apportate.
art. 1946 c.c.
Richiamato dalla CTR per giustificare la deduzione integrale della fideiussione, assumendo che ciascun fideiussore risponde per l'intero in assenza di beneficio della divisione.
art. 1949 c.c.
Richiamato dall'Agenzia in relazione al meccanismo di surrogazione/regresso del fideiussore.
art. 1950 c.c.
Richiamato dall'Agenzia in relazione al regresso del fideiussore verso il debitore principale.
art. 1953 c.c.
Richiamato dall'Agenzia quale istituto di rilievo del fideiussore.
art. 752 c.c.
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della deduzione della passività ereditaria nei limiti della quota ereditaria effettivamente gravante.
art. 1295 c.c.
Richiamato dall'Agenzia in tema di obbligazioni solidali e imputazione della quota del debito.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo, escluso nei confronti dell'Agenzia.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dell'imposta di successione, se l'Ufficio disconosce le passività indicate nella dichiarazione, l'avviso deve contenere una motivazione specifica e analitica, con riferimento alle singole voci escluse e alle ragioni del mancato riconoscimento.
- La motivazione dell'atto tributario non può essere generica o meramente globale quando il contribuente ha indicato passività rilevanti: occorre mettere il destinatario in condizione di comprendere quale requisito normativo manchi per ciascuna posta contestata.
- In presenza di un vizio dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione sulle passività escluse, la cassazione può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Se il motivo incidentale relativo al difetto di motivazione dell'atto impositivo è accolto ed è logicamente pregiudiziale, i motivi del ricorso principale che investono il merito della deducibilità delle passività restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24168/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24169/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24171/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24173/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24175/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24176/2022 del 04/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →