Sentenza n. 1874/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di ostensione a una congregazione della SCIA edilizia presentata dal ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il provvedimento con cui il Comune di Riposto ha rilasciato alla congregazione controinteressata la SCIA edilizia presentata dal ricorrente per una sanatoria senza opere relativa al mutamento di destinazione d’uso di un locale interno da garage a deposito. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che il responsabile dell’Area 8 non avrebbe potuto esercitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-ter, l. n. 241/1990 dopo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso. In subordine, ha contestato l’eventuale annullamento d’ufficio del silenzio-rigetto per incompetenza, omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancanza dei presupposti dell’autotutela e dell’interesse pubblico. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 21 del Regolamento UE 679/2016, per l’ostensione prima della scadenza del termine di dieci giorni concesso al controinteressato per presentare opposizione. Infine, ha sostenuto che la congregazione fosse priva di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, che la vicinitas non fosse sufficiente e che l’istanza avesse natura di controllo generalizzato; ha contestato anche la finalità difensiva dell’accesso e dedotto la lesione della riservatezza e della sicurezza derivante dalla conoscibilità degli elaborati relativi all’abitazione. Il ricorrente ha dichiarato di conservare interesse al giudizio ai fini risarcitori, nonostante l’intervenuta ostensione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo dalle eccezioni processuali sollevate dal Comune e dalla controinteressata. Ha precisato che il giudizio ex art. 116 c.p.a., pur instaurato secondo uno schema impugnatorio, è un giudizio sul rapporto diretto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso, con possibile decisione sostitutiva dell’Amministrazione; pertanto il giudice può valutare anche elementi non esplicitati nel provvedimento impugnato. Il Collegio ha riconosciuto che il ricorrente, titolare della SCIA, era controinteressato e che il Comune aveva violato le regole procedurali omettendo di consentirgli di presentare opposizione prima dell’ostensione. Tale violazione, tuttavia, non ha condotto all’accoglimento del ricorso, poiché il giudice ha verificato direttamente la sussistenza del diritto di accesso della congregazione. La vicinitas attribuisce al vicino un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti relativi ai titoli edilizi e alle attività edilizie del confinante, senza che ciò integri un controllo generalizzato sull’azione amministrativa. La congregazione aveva inoltre specificamente rappresentato l’interesse a verificare la regolarità della SCIA, anche in relazione alla controversia sull’utilizzo di una servitù e alla possibile incidenza del mutamento di destinazione d’uso sui rapporti tra le proprietà. Il giudice ha ritenuto che tali esigenze legittimassero l’accesso anche alla SCIA, quale atto privato privo di valore provvedimentale direttamente impugnabile dal terzo, ma idoneo a consentire al vicino di sollecitare l’intervento dell’amministrazione. Sono stati ritenuti accessibili anche titoli edilizi diversi dal permesso di costruire. La doglianza sulla riservatezza è stata respinta perché non adeguatamente allegata e perché, secondo quanto dichiarato dal Comune, l’ostensione non aveva riguardato gli elaborati tecnici. Spese compensate per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.
Il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto: il giudice accerta la sussistenza del diritto di accesso e può adottare una pronuncia sostitutiva dell’Amministrazione, anche valutando argomenti non espressi nel provvedimento impugnato.
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
La vicinitas, quale posizione qualificata e differenziata del vicino, è sufficiente a radicare l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti edilizi relativi all’immobile confinante, compresa la SCIA.
art. 24 l. 241/1990
valutare i contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente
L’opposizione del controinteressato non è vincolante per l’Amministrazione, che deve effettuare autonomamente il bilanciamento tra il diritto di accesso e gli interessi contrapposti.
art. 3 d.P.R. 184/2006
termine di legge di 10 giorni per la presentazione di eventuale motivata opposizione
Il controinteressato deve essere posto nella condizione di presentare opposizione prima dell’ostensione; nel caso concreto il mancato rispetto della regola procedurale non ha impedito il rigetto del ricorso, poiché il giudice ha accertato nel merito la sussistenza del diritto di accesso.
art. 2, commi 9 e 10, l.r. 7/2019
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al potere sostitutivo e ai termini procedimentali, ma il giudice non ha accolto le relative censure.
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai termini di conclusione del procedimento e al silenzio sull’istanza di accesso; la relativa censura non è stata accolta.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità per difetto assoluto di attribuzione non è stata riconosciuta.
art. 21-nonies l. 241/1990
Le censure relative all’eventuale annullamento d’ufficio del silenzio-rigetto non sono state accolte.
art. 3 l. 241/1990
La dedotta carenza di motivazione dell’atto di accesso non ha condotto all’accoglimento del ricorso, poiché il giudice ha accertato direttamente il diritto sostanziale all’accesso.
art. 21 Regolamento UE 2016/679
La disposizione è stata invocata in relazione alla tutela del controinteressato e all’opposizione al trattamento, ma la relativa censura è stata respinta.
Massime di principio
- Il giudizio ex art. 116 c.p.a., pur instaurato con modalità impugnatorie, è un giudizio sul rapporto diretto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e può concludersi con una pronuncia sostitutiva dell’Amministrazione; il giudice può quindi esaminare anche argomenti non esplicitati nell’atto impugnato.
- La violazione delle regole procedurali relative alla previa comunicazione al controinteressato e alla concessione del termine per opporsi non rende necessariamente fondata la domanda giudiziale quando, nel giudizio ex art. 116 c.p.a., risulti comunque accertata la sussistenza sostanziale del diritto di accesso.
- La vicinitas rispetto a un immobile oggetto di attività edilizia attribuisce, in quanto posizione qualificata e differenziata, un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione relativa ai titoli edilizi e alle attività segnalate, senza che l’istanza costituisca per ciò solo un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.
- Il vicino può accedere anche alla SCIA edilizia, pur trattandosi di atto privato privo di valore provvedimentale direttamente impugnabile dal terzo, quando l’accesso sia strumentale alla verifica della regolarità dell’attività segnalata e alla possibile sollecitazione dei poteri di intervento dell’amministrazione.
- L’opposizione del controinteressato non vincola l’amministrazione: spetta sempre a quest’ultima valutare la fondatezza dell’istanza e bilanciare il diritto di accesso con gli interessi contrapposti, individuando quello prevalente.
- La tutela della riservatezza non può essere fatta valere in modo generico: il controinteressato deve allegare concretamente le ragioni per cui l’ostensione arrecherebbe un pregiudizio, soprattutto quando l’accesso non riguardi gli elaborati tecnici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →