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Sentenza

Sentenza n. 480/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento del 10.04.2025 con il quale è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova orale relativa al “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, indetto con Decreto Dipartimentale R.0002788 del 18.12.2023 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale e quindi anche: c) del verbale, di estremi e contenuto ignoto, relativo allo svolgimento della prova orale sostenuta dal ricorrente in data 10.04.2025; d) dei verbali, di estremi e contenuto ignoto, con i quali sono stati individuati i criteri e le modalità di svolgimento delle prove orali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\7\2025: a) del decreto prot. n. 807 del 30.6.2025 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato la graduatoria finale del “concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023 - Regione Lombardia; b) di ogni altro ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, e quindi anche dell’allegato 1 del decreto prot. n. 807 del 30.6.2025 avente ad oggetto la graduatoria di merito del concorso.

Giustizia amministrativa202502106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della prova orale del concorso per dirigenti scolastici e successiva graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver superato la prova preselettiva e quella scritta con 73/100, ha sostenuto la prova orale, conseguendo 52/100, inferiore alla soglia minima di 70/100. Ha impugnato il giudizio di inidoneità, gli atti e i verbali relativi alla prova orale e, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria finale, deducendone l’illegittimità derivata. Il primo motivo censurava la predisposizione di sei quesiti, anziché nove, sostenendo che avrebbe dovuto essere previsto almeno un quesito per ciascun ambito disciplinare del bando. Il secondo motivo contestava l’utilizzo del solo voto numerico, in assenza di criteri di valutazione predeterminati, certi, oggettivi e uniformi, deducendo violazione degli obblighi di motivazione, trasparenza e buon andamento. Il terzo motivo censurava lo svolgimento del colloquio, assumendo che la Commissione avrebbe dovuto interagire con il candidato, chiedere chiarimenti e disporre approfondimenti, anziché limitarsi ad ascoltare le risposte. Il Ministero aveva inoltre eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata individuazione dell’amministrazione resistente e per carenza di idonea procura, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da tali eccezioni, decidendo la controversia nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto conforme alla disciplina concorsuale la predisposizione di sei tracce, correlata al numero dei candidati presenti nella sessione e diretta a garantire che ciascun candidato potesse scegliere tra almeno tre buste. L’art. 8 del bando richiede un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, non la predisposizione di un quesito per ciascuna materia; un singolo quesito può quindi riguardare più ambiti disciplinari. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che i criteri di valutazione erano stati predisposti per tutte le Commissioni e resi conoscibili, sicché il voto numerico esprimeva il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e conteneva in sé la motivazione, non essendo stata dedotta alcuna manifesta contraddizione tra i criteri, gli elementi obiettivi e il voto attribuito. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto legittima la modalità di svolgimento del colloquio mediante risposta ai quesiti estratti, senza necessaria interazione dialogica della Commissione, che doveva autonomamente valutare il tempo disponibile e la sufficienza delle risposte prima di passare alle ulteriori prove di inglese e informatica. I motivi aggiunti, fondati sugli stessi vizi in via derivata, sono stati parimenti respinti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati in relazione ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e trasparenza della procedura concorsuale; le censure fondate su tali parametri sono state ritenute infondate.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte

    La disposizione disciplina la determinazione e l’estrazione dei quesiti, ma non impone, secondo il TAR, la predisposizione di un quesito per ciascuna materia per ogni sessione o candidato.

  • art. 8 del bando di concorso

    la prova orale [...] consiste in [...] un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta

    Il colloquio non richiede una domanda distinta per ciascuna materia: il singolo quesito può toccare più ambiti disciplinari. Il numero delle buste va rapportato ai candidati della sessione, assicurando almeno tre tracce disponibili per ciascun candidato.

  • artt. 7 e 8 d.m. 13 ottobre 2022, n. 194

    Le disposizioni regolano la prova orale, comprendente il colloquio, le verifiche di informatica e TIC e la verifica della lingua inglese, nonché la predisposizione e l’estrazione dei quesiti.

  • art. 11, comma 8, d.m. 13 ottobre 2022, n. 194

    Prevede la predisposizione dei criteri di valutazione delle prove, che nel caso esaminato erano stati elaborati per tutte le Commissioni e resi conoscibili.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato con riferimento all’obbligo di motivazione, ma il TAR ha ritenuto sufficiente il voto numerico, in presenza di criteri di valutazione predeterminati e in assenza di manifesta contraddittorietà.

  • artt. 40 e 44 c.p.a.

    Sono stati richiamati dal Ministero a sostegno delle eccezioni di inammissibilità relative all’individuazione dell’amministrazione resistente e alla procura alla lite; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la fissazione dell’udienza di merito, senza incidere sulla decisione finale.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella prova orale di un concorso pubblico, quando la lex specialis prevede un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, non è necessario predisporre un quesito distinto per ciascuna materia: un singolo quesito può riguardare più ambiti disciplinari, salvo diversa e specifica previsione del bando o della disciplina applicabile.
  • Il numero delle buste o delle tracce da predisporre per una sessione di prova orale può essere parametrato al numero dei candidati presenti, purché sia garantita a ciascun candidato la possibilità di estrarre il quesito secondo le modalità previste e, in particolare, di scegliere tra almeno tre tracce quando tale garanzia sia richiesta dall’organizzazione della prova.
  • Nelle procedure concorsuali, il voto numerico attribuito dalla Commissione può essere sufficiente a motivare la valutazione della prova quando siano stati previamente stabiliti criteri di massima, conoscibili e uniformi; il voto è sindacabile solo in presenza, tra l’altro, di una manifesta contraddizione con gli elementi obiettivi della prova o con i criteri predeterminati.
  • La nozione di colloquio prevista dalla disciplina di una prova orale non impone necessariamente un’interazione dialogica continua tra candidato e Commissione: è legittimo lo svolgimento mediante risposta ai quesiti estratti, con autonoma valutazione della Commissione sulla completezza e sufficienza delle risposte e sul rispetto dei tempi della prova, se tale modalità è stata previamente comunicata ai candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicità

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