Cassazione Penale, Sentenza n. 16608/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura l'ordinanza del GIP che ha disposto l'imputazione coatta per il reato di truffa (art. 640 c.p.), sostenendo che il provvedimento eccede i poteri del giudice perché l'iscrizione nel registro degli indagati e l'informazione di garanzia riguardavano esclusivamente il reato di cui all'art. 643 c.p.; inoltre si lamenta che non si sia trattato di mera riqualificazione giuridica ma di modifica del fatto, con diverse risultanze probatorie, e denuncia violazione degli artt. 409 c.p.p., 111 e 112 Cost. e dell'art. 6 CEDU, con pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza del motivo: il ricorso non ha confrontato in modo puntuale l'ordinanza impugnata, non ha indicato e allegato specifici atti né ricostruito le vicende che hanno portato al provvedimento; il GIP, invece, ha motivato separatamente in ordine alle ipotesi di reato ex artt. 640 e 643 c.p., richiamando atti e integrazioni investigative, rilevando che l'iscrizione risultava riferita ad entrambe le fattispecie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferimento al reato di truffa per il quale il GIP ha disposto l'emissione dell'imputazione coatta, dopo aver valutato atti e supplemento di indagini
Riferimento alla diversa ipotesi di reato per la quale era stata disposta inizialmente l'iscrizione nel registro; il GIP ha disposto l'archiviazione rispetto a questa fattispecie
Circostanza aggravante richiamata nell'originaria contestazione (menzionata nell'ordinanza)
Norma processuale richiamata dal ricorrente quale presunta violata (riguarda i poteri dell'ordine di imputazione coatta), ma la Corte non ha ritenuto provata la violazione per carenza di specificità del ricorso
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al diritto ad un giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse adeguatamente motivata
art. 112 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela difensiva; la Corte ha valutato l'impugnazione come generica e quindi inidonea a dimostrare la violazione
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto ad un processo equo; la Corte ha ritenuto che il ricorso non fornisse elementi concreti per accertare violazioni di tale principio
Riferimento al registro degli indagati: la Corte rileva che dagli atti (anche dallo stesso stralcio riportato in ricorso) risultava l'iscrizione con riferimento a entrambe le ipotesi di reato
Norma che consente la condanna alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna a euro 3.000
Richiamo operativo: obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (avvertenza finale)
Massime di principio
- Un ricorso è inammissibile se manca di autosufficienza e specificità: bisogna confrontare puntualmente l'atto impugnato e indicare/ allegare gli atti rilevanti
- Per contestare l'ordine di imputazione coatta è necessario dimostrare concretamente che il GIP ha ecceduto i propri poteri, mostrando la discrepanza tra l'iscrizione iniziale e il contenuto dell'ordinanza e fornendo documenti che ne provino l'errore
- La semplice affermazione di "abnormità" o di modifica dei fatti non è sufficiente: il ricorrente deve ricostruire cronologicamente gli atti e le risultanze che hanno determinato la decisione del giudice
- Il GIP può procedere a riqualificazioni o a ordinare imputazione coatta se emergono elementi negli atti o in integrazioni investigative che giustificano diversa contestazione; l'esistenza di iscrizioni per più ipotesi di reato è possibile e va verificata negli atti
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità includono condanna alle spese e possibile versamento a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quindi è essenziale curare forma, documentazione e specificità dell'impugnazione
- Prima di proporre ricorso è consigliabile allegare sempre l'ordinanza impugnata, l'informazione di garanzia, le iscrizioni nel registro e ogni atto rilevante, e indicare in modo puntuale i passaggi che si ritengono illegittimi
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