Cassazione Penale, Sentenza n. 3782/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis. Denunciava violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-bis, ultimo inciso; art. 125 c.p.p.; art. 27 comma 3 e art. 32 Cost.) sostenendo che la motivazione del Tribunale si fosse basata su un "giudicato interno" e sulla sola biografia delinquenziale, senza valutare adeguatamente la lunga detenzione e le condizioni di salute documentate che potrebbero aver compromesso la capacità di mantenere contatti con l'esterno; contestava inoltre l'affermazione del Tribunale circa ripetute condanne della sorella e della moglie per veicolazione di ordini, allegando sentenza di assoluzione
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione; ha però ritenuto la motivazione del Tribunale conforme ai criteri richiesti: il provvedimento di proroga conteneva autonoma e congrua motivazione sulla persistenza del pericolo, fondandosi su elementi quali l'ergastolo del Madonia, il ruolo apicale in Cosa Nostra, la perdurante operatività del clan e la mancata manifestazione di resipiscenza. La Corte ha ritenuto pertinente anche la valutazione del Tribunale circa la questione dei familiari e il profilo sanitario: la relazione ASL del 30/04/2024 non indicava compromissione delle capacità cognitive tali da escludere la pericolosità. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. (comma 2-bis e comma 2-sexies richiamati)
"purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno"; "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2"
Il provvedimento di proroga richiede un'autonoma e congrua motivazione sulla attuale permanenza del pericolo connesso alla capacità del detenuto di mantenere contatti con la criminalità organizzata; il comma non inverte l'onere della prova e il tribunale deve controllare criticamente gli elementi forniti dall'amministrazione
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio motivazionale: la mancanza di motivazione o motivazione apparente può costituire vizio denunciabile in cassazione entro i limiti del ricorso previsto dall'art. 41-bis
art. 666 e 678 c.p.p.
Richiamati come forma procedurale (decisione in camera di consiglio) per il reclamo avanti il tribunale di sorveglianza
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato in relazione ai limiti imposti alla pena e alla dignità della persona, valutato congiuntamente alla necessità di motivazione della proroga del regime speciale
art. 32 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela della salute: le condizioni di salute devono essere valutate e possono influire sulla valutazione della capacità di mantenere contatti, ma nel caso concreto la documentazione sanitaria non ha escluso la pericolosità
Massime di principio
- Il provvedimento di proroga del regime 41-bis deve contenere un'autonoma, congrua e attuale motivazione circa la persistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza legato ai contatti del detenuto con la criminalità organizzata
- L'inciso del comma 2-bis che menziona la perdita della capacità di mantenere contatti non inverte l'onere della prova: resta l'obbligo dell'amministrazione di motivare la proroga e del giudice di sorveglianza di sottoporre a controllo critico tali elementi
- Il tribunale di sorveglianza, nell'esercizio del suo controllo, può basarsi anche su elementi tratti dalla biografia delinquenziale e dalla posizione gerarchica del detenuto, purché la motivazione colleghi tali elementi alla attualità del pericolo e non sia meramente stereotipata
- Le condizioni di salute documentate possono essere decisive se dimostrano un deterioramento cognitivo tale da escludere la capacità di mantenere contatti; occorre valutazione clinica aggiornata e motivata dal giudice
- In sede di cassazione il sindacato è limitato alla verifica di violazione di legge e della mancanza o apparenza della motivazione: non è consentita una nuova valutazione di merito degli elementi di fatto
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