Sentenza del 17/01/2018 n. 967 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione n. 15245/2012, sostenendo che fosse fondata su un errore di fatto. In particolare, ha dedotto che la cartella relativa all'IVA dell'anno 1991, emessa nel luglio 1997 e mai notificata, fosse stata considerata validamente conoscibile nonostante il termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo fosse già scaduto il 31 dicembre 1996. La ricorrente ha quindi sostenuto che la Corte non avesse rilevato il decorso del termine e l'illegittimità della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Innanzitutto ha rilevato la carenza di autosufficienza del ricorso, poiché la ricostruzione della vicenda non era esposta in modo sufficientemente chiaro. Nel merito, ha escluso la configurabilità di un errore revocatorio decisivo: la precedente sentenza non aveva respinto la domanda ritenendo necessariamente legittima la cartella, ma perché la contribuente non l'aveva tempestivamente impugnata, anche qualora fosse stata nulla, illegittima o non notificata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto
La revocazione è ammessa solo quando ricorre uno specifico errore percettivo decisivo, risultante dagli atti e non riguardante una questione già controversa e valutata dal giudice.
Art. 395 c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio consiste nella supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto incontrovertibile, non oggetto di discussione, che abbia determinato la decisione. Non comprende gli errori di interpretazione giuridica o di valutazione delle questioni controverse.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, comma 3
Il termine di decadenza è quello del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione
La contribuente ha richiamato questa disposizione per sostenere che, trattandosi di IVA relativa al 1991, il potere impositivo sarebbe decaduto il 31 dicembre 1996.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione giuridica della sentenza, la valutazione delle prove o la soluzione di una questione già discussa dalle parti.
- Per configurare un errore revocatorio occorre dimostrare un errore percettivo oggettivo, immediatamente rilevabile dagli atti, decisivo e relativo a un fatto non controverso.
- La mancata impugnazione tempestiva di una cartella può impedire di far valere successivamente i suoi vizi, compresi quelli relativi alla validità, alla notifica o alla pretesa tributaria, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La conoscenza di fatto della cartella o il pagamento spontaneo non sostituiscono necessariamente l'impugnazione dell'atto: se il contribuente ritiene l'atto illegittimo, deve contestarlo nei termini processuali applicabili.
- Un ricorso per revocazione deve descrivere con precisione la sentenza impugnata, gli atti processuali rilevanti, il fatto erroneamente percepito e la sua decisività; in caso contrario può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
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