Sentenza n. 3213/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in quiescenza a domanda il 30 novembre 2018 dopo avere raggiunto i requisiti di età e di servizio, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione. Ha sostenuto che l'INPS avesse illegittimamente omesso di computare il beneficio. L'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione quinquennale della pretesa e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso la decadenza, ritenendo che l'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non comporti conseguenze decadenziali. Ha escluso anche la prescrizione quinquennale, affermando che il termine decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; i pagamenti effettuati nel giugno e nel novembre 2020 erano anteriori di meno di cinque anni alla notificazione del ricorso del 1° maggio 2024. Nel merito, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha riconosciuto il beneficio ai dipendenti delle forze di polizia, anche ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente e condannato l'INPS a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo, con maturazione degli interessi legali. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio; le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per la domanda non ha natura decadenziale.
art. 21 l. n. 232/1990
È indicato nell'oggetto della domanda come ulteriore fondamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, ma la motivazione si concentra sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
La nozione di forze di polizia è interpretata in senso ampio, comprendendo i corpi indicati dalla disposizione.
art. 1 d.l. n. 387/1987
La disposizione è richiamata per evidenziare la funzione estensiva del decreto-legge rispetto ai benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987.
d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150
È richiamato quale fonte dei benefici economici estesi dal d.l. n. 387/1987 alle diverse forze di polizia.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile.
- La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere interpretata in senso ampio, alla luce della funzione estensiva della disciplina e dell'art. 16 della l. n. 121/1981.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale, sicché la sua inosservanza non determina la perdita del diritto al beneficio.
- La prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; i pagamenti rateali possono avere efficacia interruttiva del riconoscimento del debito.
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