Sentenza n. 409/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento in via principale, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presentata in data 13/11/2025 dal ricorrente attualmente in forza presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la -OMISSIS- - Posto di Polizia Ferroviaria di -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del figlio minore presso qualsiasi ufficio della Polizia di Stato posto all’interno della Città Metropolitana di -OMISSIS- al fine di poter assistere concretamente la figlia minore, rappresentando che l’altro genitore, coniuge del ricorrente, svolge attività lavorativa quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato nella città di -OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, e per la condanna, previa adozione di idonea misura cautelare, anche monocratica delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a quindici giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a., e, ove occorrer possa, per l’annullamento del preavviso di rigetto del Ministero dell’Interno - DAGEP prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data 24/12/2025; in via subordinata, e per l’ipotesi in cui l’Amministrazione resistente persista nella mancata conclusione del procedimento attivato a seguito dell’istanza ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, per la condanna della medesima Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ai sensi dell’art. 30 c.p.a., da ritardo e da lesione di interessi di rango costituzionale, da accertarsi nell’an e da liquidarsi anche in via equitativa ovvero da differirsi a separata fase del giudizio o a distinto giudizio sul quantum; in ulteriore subordine, e solo nell’ipotesi in cui l’Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere applicabile al caso di specie l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, per la declaratoria giudiziale di formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata dal ricorrente in data 13/11/2025, con conseguente accoglimento della domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 e con ogni consequenziale statuizione utile a rendere effettiva la tutela richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001; nelle more, diniego sopravvenuto dell'istanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, aveva presentato il 13 novembre 2025 un'istanza di assegnazione temporanea presso una sede della Polizia di Stato situata nella Città Metropolitana di -OMISSIS-, per assistere la figlia minore e tutelare il nucleo familiare, rappresentando anche l'attività lavorativa dell'altro genitore in tale città. Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l'assenso o il dissenso entro trenta giorni, quindi entro il 13 dicembre 2025. Non essendo intervenuto alcun provvedimento nel termine, il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione a provvedere, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre formulato domande subordinate di risarcimento del danno da ritardo e da lesione di interessi di rango costituzionale e, ove ritenuto applicabile, di accertamento della formazione del silenzio-assenso. In corso di causa, il ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione aveva adottato, il 4 febbraio 2026, un diniego dell'istanza, riservandosi di impugnarlo separatamente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il procedimento avviato con l'istanza ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 si era infatti concluso, sebbene tardivamente, con l'adozione di un provvedimento espresso di diniego, non satisfattivo per il ricorrente ma comunque idoneo a far venire meno l'interesse all'azione contro il silenzio. Il TAR non ha esaminato la legittimità del diniego, la domanda risarcitoria subordinata né la questione del silenzio-assenso, poiché il diniego sopravvenuto avrebbe dovuto essere contestato con separato giudizio. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato il ritardo nella conclusione del procedimento, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre accessori e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
L’Amministrazione era tenuta a comunicare l’assenso o il dissenso entro trenta giorni dalla domanda.
La disposizione impone all’Amministrazione di concludere il procedimento sull’istanza di assegnazione temporanea mediante comunicazione dell’assenso o del dissenso entro trenta giorni.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’azione avverso il silenzio e della richiesta di nomina di un commissario ad acta; la pronuncia non procede alla nomina, essendo sopravvenuto il provvedimento espresso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, previa avvertenza alle parti.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda subordinata di risarcimento dei danni da ritardo e da lesione di interessi di rango costituzionale, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse sull’azione principale.
art. 20 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per la subordinata domanda di accertamento del silenzio-assenso; la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso, anche se tardivo e sfavorevole all’interessato, poiché viene meno l’interesse a ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso non satisfattivo non determina l’esame della legittimità di tale provvedimento nel giudizio sul silenzio: il provvedimento deve essere contestato mediante autonoma impugnazione.
- La conclusione tardiva del procedimento può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche quando il ricorso avverso il silenzio è dichiarato improcedibile.
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