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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04834/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/09/2023, deducendo un vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. In particolare, ha sostenuto che la condotta dovesse essere inquadrata come tentato riciclaggio e non come ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con motivazione ritenuta corretta e coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di riciclaggio, anche con riferimento allo stato delle vetture al momento dell'intervento dei carabinieri.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato implicitamente per la qualificazione come ricettazione, in contrapposizione al tentato riciclaggio prospettato dal ricorrente

  • art. 648-bis c.p.

    richiamato implicitamente quale fattispecie di riciclaggio cui il ricorrente mirava a ricondurre il fatto

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La qualificazione del fatto tra ricettazione e riciclaggio va verificata sulla base degli elementi fattuali accertati e della motivazione del giudice di merito, che in cassazione è censurabile solo se manifestamente illogica o giuridicamente errata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è normalmente tenuto al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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