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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 869/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato la misura cautelare dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione forense disposta dal GIP. Il PM contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato la rilevanza della professione forense come indice di rischio di reiterazione del reato, la mole di documenti non firmati rinvenuti nello studio e l'incremento del giro d'affari derivante dalle falsificazioni (falsificazione di ordinanze di assegnazione somme e truffa in concorso con il coniuge, fatti del 2019 e 2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non avesse correttamente inquadrato le doglianze nei vizi di cui all'art. 606 c.p.p. e fosse aspecifico, privo di un confronto puntuale con le ragioni del Tribunale del riesame circa la non attualità delle esigenze cautelari, l'assenza di ulteriori condotte emerse dalle indagini e l'incensuratezza dell'indagata. La Corte ha inoltre precisato che la professione forense, anche se strumentalizzata nella commissione dei fatti, non costituisce da sola elemento sufficiente per giustificare una misura cautelare in assenza di indici concreti di attuale pericolo di recidiva.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte richiede che il ricorso per cassazione sia specifico e incanalato nei vizi tassativi previsti dall'art. 606; la mancata conformazione ai motivi di cui all'art. 606 determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (giurisprudenza)

    Principio richiamato secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se indeterminati, ma anche se privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; sottolinea il dovere di specificità.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro decisioni cautelari è imprescindibile incanalare le doglianze nei vizi tassativi dell'art. 606 c.p.p. e motivare specificamente ogni censura.
  • La Corte valuta separatamente la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari: anche se sussiste gravità indiziaria, la misura può essere revocata se manca l'attualità del pericolo di reiterazione.
  • La professione esercitata dall'indagato, pur potendo facilitare la commissione di reati, non è di per sé sufficiente a giustificare una misura cautelare; occorrono indici concreti e attuali di rischio di recidiva.
  • Il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni del giudice di merito, evidenziando errori argomentativi manifesti o illogicità rilevanti ai sensi dell'art. 606, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità per aspecificità.
  • In presenza di fatti temporaneamente remoti e di esito investigativo che non evidenzi nuovi comportamenti illeciti, il sindacato sulla necessità della misura cautelare è più rigoroso e a favore della libertà dell'indagato.

Testo integrale

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