Cassazione Penale, Sentenza n. 13973/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Enna ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. per una decisione pregiudiziale sulla competenza territoriale sollevata dalla difesa nel procedimento a carico di DONGARRÀ FRANCESCO (delitto di cui all'art. 640 cod. pen.). Dalla ricostruzione risultava che le Procure di Termini Imerese e di Gela si erano già dichiarate incompetenti; l'imputato aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Enna a favore del Tribunale di Roma (reato commesso all'estero) o, in subordine, del Tribunale di Palermo. Il Tribunale di Enna ha però rimesso gli atti senza assumere alcuna posizione motivata sulle alternative di competenza né effettuare una preliminare delibazione della non manifesta infondatezza della questione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., rilevando che il nuovo istituto può essere utilizzato solo quando sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto tra due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto, e solo se il giudice remittente, ritenendosi competente e non ritenendo infondate le eccezioni difensive, motiva funditus la questione e la sua non risolvibilità con gli ordinari strumenti. Poiché il Tribunale di Enna ha effettuato un rinvio esplorativo e non ha preso posizione né motivato, il rinvio è stato dichiarato inammissibile e gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Enna.
Norme richiamate
art. 24-bis cod. proc. pen.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione è uno strumento facoltativo che il giudice di merito può usare solo quando sia astrattamente configurabile un conflitto di competenza tra più giudici; il giudice che lo utilizza deve motivare compiutamente la questione, effettuare una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza e spiegare perché non è possibile risolverla con gli ordinari strumenti processuali
art. 30 cod. proc. pen.
Richiamato come canone interpretativo per l'applicazione dell'art. 24-bis: i principi sviluppati per l'art. 30 (regole sulla competenza) orientano la valutazione sulla sussistenza di un conflitto e sui limiti del rinvio
art. 121 cod. proc. pen.
Citato quale riferimento per le richieste generiche delle parti: un'istanza che limiti la decisione del giudice a creare un conflitto deve essere trattata come ordinaria eccezione di incompetenza o come richiesta ai sensi dell'art. 121, salvo che il giudice non ritenga fondata l'eccezione e dichiari l'incompetenza
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale riferita al reato in contestazione (truffa); utilizzata solo per definire l'oggetto dell'azione penale rispetto alle questioni di competenza territoriale
Giurisprudenza di Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023 (citata)
Precedente interpretativo che definisce i limiti e le condizioni dell'uso dell'art. 24-bis: il rinvio è ammesso solo quando il giudice remittente, pur ritenendosi competente, non possa risolvere la questione con i normali strumenti e abbia motivato compiutamente la questione
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. è uno strumento facoltativo e non può essere usato in modo esplorativo dal giudice di merito
- Per essere ammissibile, il rinvio richiede che sia astrattamente configurabile un conflitto di competenza tra due o più giudici e che il giudice remittente fornisca una motivazione completa e una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza
- Se il giudice ritiene di essere competente deve procedere; se ritiene di essere incompetente deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che quest'ultimo abbia già trasmesso gli atti (caso in cui va sollevato il conflitto)
- La mera sollecitazione delle parti affinché il giudice crei una situazione di conflitto non obbliga il giudice a rimandare: la richiesta va trattata come ordinaria eccezione di incompetenza se il giudice non intende aderire
- L'uso improprio del rinvio comporta l'inammissibilità e la restituzione degli atti al giudice remittente; il giudice deve evitare di delegare al giudice di legittimità questioni fattuali o processuali che esulano dalla sua cognizione
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