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Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Comunicazione di archiviazione per improcedibilità, adottata dalla Regione Emilia Romagna – Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni in data 17.3.2026, con la quale la Regione dà atto che l’istanza presentata risulta improcedibile per il disposto normativo sopracitato, e si comunica la relativa archiviazione del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR), comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica, del progetto di cui all’oggetto"; - della “proposta di improcedibilità dell’istanza”, prot. 040558.U, comunicata dalla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara (di seguito anche “ARPAE”) solo alla Regione Emilia Romagna, in data 4.3.2026 - conosciuta dalla ricorrente solo in quanto allegata al provvedimento impugnato - con la quale ARPAE “propone l’improcedibilità dell’istanza in quanto l’intervento presentato risulta precluso per inammissibilità stabilita dalla normativa nazionale ed internazionale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi compreso ove occorrer possa le richieste di integrazioni documentali, prot. Arpae PG/2025/202021 del 13.11.2025, non conosciute ma richiamate nella nota Arpae del 4.3.2026.

Giustizia amministrativa202600654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione regionale di archiviazione per improcedibilità dell'istanza di rilascio del PAUR, comprensivo di VIA e Autorizzazione Unica, nonché proposta di improcedibilità di ARPAE

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato la comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 17 marzo 2026, con cui è stata disposta l'archiviazione per improcedibilità del procedimento relativo al progetto sottoposto a PAUR, VIA e Autorizzazione Unica. Sono state inoltre impugnate la proposta di improcedibilità formulata da ARPAE il 4 marzo 2026 e gli ulteriori atti presupposti, compresa una richiesta di integrazioni documentali non conosciuta direttamente dalla ricorrente. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, ma rileva che le questioni giuridiche prospettate richiedono un approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare è stata specificamente considerata la necessità di preservare l'effetto di prenotazione del collegamento alla rete, evitando la possibile decadenza del preventivo di connessione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Pur ritenendo necessario un approfondimento nel merito delle questioni giuridiche sollevate, il Collegio ha ravvisato il periculum in mora e, nel bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare, ha riconosciuto la prevalenza dell'interesse della ricorrente alla tutela dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete. La misura cautelare consiste nella sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito; l'ordinanza non dispone invece l'annullamento degli atti impugnati né definisce il merito della controversia. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni prospettate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha valutato la necessità di un approfondimento nel merito e il periculum in mora mediante bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni di legittimità richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione anticipata del merito, il giudice può accordare una tutela interinale limitata alla prevenzione del pregiudizio imminente, senza pronunciarsi sull'annullamento dell'atto impugnato.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nella possibile perdita dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete connesso alla decadenza del preventivo di connessione; tale pregiudizio può giustificare la sospensione dell'eventuale decadenza nelle more della decisione di merito.
  • La misura cautelare deve essere conformata al risultato necessario per preservare l'utilità della futura decisione di merito e può consistere nella sospensione degli effetti pregiudizievoli collegati all'atto, anziché nella sospensione integrale dell'atto stesso.
  • La novità delle questioni giuridiche prospettate può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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