Sentenza del 09/08/2017 n. 19799 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di una cartella di pagamento relativa a debiti d'imposta. La contribuente sosteneva che la notifica fosse inesistente o comunque invalida, poiché eseguita mediante deposito presso la casa comunale e affissione all'albo senza indicare le ragioni dell'impossibilità di procedere secondo l'art. 139 c.p.c. Equitalia sosteneva invece la correttezza della procedura prevista per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, in subordine, l'intervenuta sanatoria per il raggiungimento dello scopo, dato che la contribuente aveva tempestivamente impugnato la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso di Equitalia, ritenendo che gli eventuali vizi della notificazione fossero comunque sanati ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., poiché la contribuente aveva avuto conoscenza dell'atto e lo aveva tempestivamente impugnato. La Corte ha inoltre escluso l'inesistenza della notifica: le eventuali irregolarità riguardavano soltanto le modalità di esecuzione ed erano quindi riconducibili alla nullità, sanabile, non all'inesistenza. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento; la controversia riguardava l'applicazione di tale disposizione insieme alle regole speciali in materia tributaria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
Prevede una procedura speciale per la notificazione degli atti tributari quando il contribuente non è rintracciabile presso il domicilio fiscale o l'ultima residenza nota, mediante deposito e pubblicità dell'avviso secondo le modalità di legge.
Codice di procedura civile, art. 140
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa; la Corte ha ritenuto comunque decisivo il fatto che l'eventuale inosservanza delle modalità previste non determinasse l'inesistenza della notifica.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La nullità di un atto processuale non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Nel caso concreto, la tempestiva impugnazione della cartella ha dimostrato che l'atto era giunto a conoscenza della contribuente.
Codice di procedura civile, art. 160
Riguarda le nullità della notificazione e si applica anche alle notifiche degli atti tributari; tali nullità possono essere sanate quando l'atto raggiunge il proprio scopo.
D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107, comma 2
La Corte ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dall'ufficiale giudiziario dell'ufficio giudiziario competente in relazione al domicilio eletto presso il difensore.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella di pagamento è normalmente una condizione di efficacia dell'atto e non un elemento costitutivo dell'atto stesso.
- Le irregolarità nelle modalità di notificazione integrano, di regola, una nullità e non un'inesistenza, purché l'attività notificatoria sia riconoscibile come tale e sia stata compiuta da un soggetto abilitato.
- La tempestiva impugnazione della cartella dimostra normalmente che l'atto ha raggiunto il destinatario e sana retroattivamente eventuali nullità della notificazione.
- L'inesistenza della notifica è configurabile solo in casi estremi, come la totale mancanza dell'atto o l'assenza degli elementi essenziali che consentano di riconoscere l'attività come notificazione.
- Quando la legge tributaria prevede modalità speciali di notifica, esse devono essere valutate prioritariamente rispetto alle regole ordinarie del codice di procedura civile; tuttavia, eventuali difformità formali possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non risolve necessariamente ogni altra contestazione sul merito della pretesa tributaria: il giudice del rinvio deve comunque esaminare le ulteriori questioni non decise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 1008 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 4966 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →