Cassazione Penale, Ordinanza n. 02873/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe indicato adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e aspecifica, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava la correlazione tra le argomentazioni della decisione e i motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse generico e privo di specificità, in quanto non confrontato con la motivazione ritenuta satisfattiva e giuridicamente corretta della sentenza di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità derivante da colpa del ricorrente comporta tale sanzione accessoria.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
è richiamato implicitamente come norma di riferimento del vizio di motivazione dedotto in cassazione, ma la decisione si fonda sulla genericità e aspecificità del motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 625-bis c.p.p.
non citato nel testo; non inserito.
Corte cost. sent. n. 186/2000
è richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso imputabile a colpa del ricorrente giustifica la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non indica in modo puntuale le ragioni per cui essa sarebbe errata.
- La deduzione di un vizio di motivazione non è sufficiente se si limita ad affermazioni apodittiche o astratte, senza correlazione con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza censurata.
- L'impugnazione deve essere autosufficiente e specifica: non può ignorare le argomentazioni della decisione impugnata, altrimenti incorre nel vizio di aspecificità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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