Cassazione Penale, Ordinanza n. 24217/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con rito ex art. 599-bis c.p.p., recependo un accordo sulla pena e prendendo atto della rinuncia a tutti i motivi di appello, salvo quelli relativi alla quantificazione della pena. Il ricorrente ha lamentato un presunto errore nella formazione e trascrizione dell'accordo, sostenendo che fosse stata esplicitata una rinuncia al motivo sull'eccessività della pena, motivo che a suo dire non sarebbe stato oggetto di specifica deduzione, se non come formula finale connessa alla richiesta di attenuanti generiche. Ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio per eliminare l'incongruenza, ottenere la concessione delle attenuanti generiche e confermare la riduzione di pena proposta nell'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso confuso e poco comprensibile; ha comunque rilevato dagli atti che le parti avevano concordato la pena nei medesimi termini poi recepiti in sentenza e avevano rinunciato a tutti i restanti motivi di impugnazione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che l'imputato non può rimettere in discussione in cassazione una pena liberamente concordata con la pubblica accusa, purché legale e inferiore a quella irrogata in primo grado, e già ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p. La declaratoria di inammissibilità, trattata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
norma che consente la definizione del giudizio di appello sulla base di un accordo sulla pena, con rinuncia ai restanti motivi di impugnazione; in tale ambito l'accordo è valutato dal giudice d'appello e non può essere unilateralmente rimesso in discussione dall'imputato in cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
la Corte ha applicato la procedura de plano per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può poi contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata, quando essa sia legale e sia stata ritenuta congrua dal giudice di appello.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione, una volta inserita nell'accordo definitorio, preclude la proposizione di censure incompatibili con l'assetto negoziale accettato dalle parti.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare un'incongruenza formale dell'accordo, senza incidere su un effettivo vizio rilevante della decisione, è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso consente la decisione de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24157/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24158/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24159/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24161/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24163/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24165/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →