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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02862/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso censurava il giudizio di responsabilità, deducendo la mancanza di prova in ordine al tipo e alla quantità della sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproduceva censure già esaminate dai giudici di merito, era diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, ed era inoltre generico perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata, relativa al reato in materia di stupefacenti oggetto di condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di censure di violazione o vizio di motivazione, si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici di merito e mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e resta generico rispetto alle ragioni poste a base della decisione.
  • La deduzione relativa all'insufficienza o mancanza di prova sul tipo e sulla quantità della sostanza, se formulata in modo generico e meramente sollecitatorio di una diversa lettura del compendio probatorio, non integra un valido motivo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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