Risposta n. 6 del 19/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter applicare la detrazione sulla base della certificazione del costo di realizzo rilasciata dall’impresa esecutrice, richiamando le istruzioni del modello 730/2018 e la guida alle ristrutturazioni edilizie.
Detrazione IRPEF per l’acquisto/realizzazione di un box pertinenziale (art. 16-bis TUIR)
Il quesito
Il contribuente chiede se possa fruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute in relazione alla realizzazione del box auto pertinenziale acquistato da un’impresa che lo ha ottenuto mediante ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di locali abitativi preesistenti.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate nega l’agevolazione: la detrazione per autorimesse o posti auto pertinenziali vale per interventi di realizzazione "ex novo" o per l’acquisto di autorimesse/posti auto con attestazione del costo di realizzo; nel caso esaminato, essendo il box derivato da ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso e non da nuova costruzione, le spese non sono agevolabili.
Detrazione IRPEF per box pertinenziale realizzato mediante ristrutturazione
L’interpello riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF per le spese relative a un box auto pertinenziale acquistato da un’impresa costruttrice. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a chiarire se la fattispecie rientri nell’ambito dell’art. 16-bis del DPR n. 917/1986, in particolare per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il contribuente riferisce di aver acquistato il 31/07/2017, con rogito notarile e relativa fattura, un box auto al piano terra di un fabbricato, destinato a pertinenza della propria abitazione situata nel medesimo edificio. Precisa che, in epoca anteriore, l’impresa aveva acquistato l’intero piano terra, originariamente a uso "Civili abitazioni", per poi eseguire lavori di trasformazione con frazionamento e cambio di destinazione d’uso in "Box auto e Cantinole", al fine di rivendere le unità così realizzate. L’impresa esecutrice ha però rifiutato il rilascio della certificazione del costo di realizzo, ritenendo la fattispecie fuori dall’ambito applicativo dell’art. 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR.
Quesito posto all’Agenzia
L’istante chiede se, alla luce dei fatti descritti, abbia diritto alla detrazione IRPEF per le spese sostenute per la realizzazione del box auto pertinenziale dell’appartamento di sua proprietà, anche in assenza della certificazione del costo di realizzo da parte dell’impresa.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente manifesta l’intenzione di portare in detrazione la spesa nel modello 730/2018 integrativo, valorizzando la certificazione relativa al costo di realizzo dell’opera che sarebbe stata rilasciata dalla ditta esecutrice. A supporto richiama le istruzioni del modello 730/2018 e la guida alle ristrutturazioni edilizie aggiornata a marzo 2016, vigente al momento dell’acquisto del box.
Normativa richiamata e quadro di riferimento
L’Agenzia richiama l’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese documentate, entro il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute per interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo. Ricorda inoltre che il DL n. 83 del 2012 ha innalzato la misura della detrazione al 50% e il limite di spesa a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, con proroghe successive fino al 31 dicembre 2018, da ultimo per effetto della legge n. 205 del 2017.
In particolare, la lettera d) del comma 1 dell’art. 16-bis estende l’agevolazione agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché all’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, ma limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che, nei documenti di prassi, il riferimento alla "realizzazione" di autorimesse o posti auto è stato costantemente interpretato come esecuzione di un intervento "ex novo". Tale è l’unica ipotesi in cui le spese per interventi di nuova costruzione rilevano ai fini dell’agevolazione, come già chiarito dalla circolare n. 121 del 1998 e dalla circolare n. 7 del 2018.
Pur precisando che la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione richiederebbe valutazioni tecniche estranee alla sede dell’interpello, l’Agenzia ritiene che nella fattispecie esaminata il box auto derivi da un intervento di ristrutturazione di un immobile abitativo con cambio di destinazione d’uso, e non da una nuova costruzione. Di conseguenza, la spesa sostenuta per l’acquisto del box non può beneficiare della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR.
Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate
Il parere è negativo: il contribuente non può fruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute in relazione a quel box auto pertinenziale, poiché l’operazione non integra una "realizzazione" di autorimessa o posto auto in senso agevolativo, ma deriva da una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso. L’assenza della certificazione del costo di realizzo conferma, nel caso concreto, l’insussistenza del presupposto per l’agevolazione.
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