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Interpello

Risposta n. 7 del 19/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, il Protocollo n. 7 dell'Unione europea impedisce di considerarlo fiscalmente residente in Italia ai fini delle imposte sul reddito e, di conseguenza, esclude gli obblighi dichiarativi in Italia, l'IVAFE e il monitoraggio dei conti esteri per il 2017.

Trattamento IRPEF, IVAFE e monitoraggio fiscale per funzionario/agente UE trasferito in Italia

Il quesito

Se, per il 2017, il protocollo sui privilegi e sulle immunità UE prevalga sulla Convenzione Italia-Belgio, escludendo l'obbligo di dichiarare in Italia i redditi belgi, di pagare l'IVAFE e di compilare il quadro RW per i conti esteri del funzionario e dei familiari.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che, in base all'articolo 13 del Protocollo n. 7, il funzionario debba essere considerato fiscalmente residente in Belgio ai fini delle imposte sui redditi e quindi non residente in Italia; perciò non deve dichiarare in Italia i soli redditi prodotti all'estero, non è soggetto a IVAFE e non deve compilare il quadro RW, mancando il presupposto soggettivo della residenza fiscale italiana.

Trattamento fiscale del funzionario/agente UE trasferito in Italia

L'interpello riguarda il regime fiscale applicabile a un funzionario/agente della Commissione europea che, nel 2017, ha trasferito la residenza anagrafica in Italia provenendo dall'AIRE in Belgio, ma sostiene di aver mantenuto il domicilio fiscale in Belgio in forza del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (Protocollo n. 7). Il quesito investe tre profili: IRPEF, IVAFE e monitoraggio fiscale dei conti esteri.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L'istante riferisce di aver iniziato il servizio presso la Commissione europea nel mese di maggio 2017 e di aver trasferito in Italia la propria residenza anagrafica a decorrere da tale momento. Precisa che nel 2017 ha percepito soltanto redditi da lavoro dipendente prestato in Belgio e ha posseduto conti correnti in tale Paese.

Il contribuente afferma inoltre:

  • che il trattamento economico corrisposto dalla Commissione europea è esente da imposizione nazionale, come attestato dalla stessa istituzione;
  • che il proprio domicilio fiscale deve considerarsi mantenuto in Belgio ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo n. 7;
  • di aver già presentato la dichiarazione dei redditi in Belgio per il medesimo anno d'imposta.

Quesito posto all'Agenzia delle Entrate

L'istante chiede se il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'UE prevalga sulla Convenzione Italia-Belgio contro le doppie imposizioni e se, di conseguenza, per il 2017 venga meno:

  • l'obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi relativi al Belgio, con il correlato credito per imposte già pagate all'estero;
  • l'obbligo di versare l'IVAFE;
  • l'obbligo di compilare il quadro RW per il monitoraggio dei conti esteri.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l'interpellante, in base al Protocollo n. 7 dell'Unione europea non sussisterebbero in Italia gli obblighi dichiarativi e impositivi sopra indicati, poiché il soggetto dovrebbe essere considerato fiscalmente domiciliato in Belgio.

Normativa richiamata dall'Agenzia

L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 2 del TUIR (DPR 917/1986), secondo cui sono soggetti passivi IRPEF sia i residenti sia i non residenti, e che sono considerati residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza civilistica. La presenza anche di una sola di tali condizioni è sufficiente per integrare la residenza fiscale italiana.

Viene poi richiamata la Convenzione tra Italia e Belgio contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 3 aprile 1989, n. 148, e soprattutto l'articolo 13 del Protocollo n. 7, che prevede che i funzionari e altri agenti dell'Unione che stabiliscono la residenza in uno Stato membro diverso da quello del domicilio fiscale originario siano considerati, sia nello Stato di residenza sia in quello di domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato ai fini dell'applicazione:

  • delle imposte sul reddito e sul patrimonio;
  • dei diritti di successione;
  • delle convenzioni tra Stati membri contro le doppie imposizioni.

L'Agenzia richiama inoltre:

  • l'articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sull'IVAFE;
  • l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, sul monitoraggio fiscale e sull'obbligo di indicazione nel quadro RW degli investimenti e delle attività estere detenuti da persone fisiche residenti in Italia.

Valutazione dell'Agenzia sull'IRPEF

Dalla documentazione esibita risulta che il contribuente:

  • era iscritto all'AIRE dal 2008;
  • è stato retribuito dalla Commissione europea dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2017;
  • ha stabilito la residenza in Italia per effetto dell'assunzione in servizio;
  • mantiene, ai fini del Protocollo n. 7, il domicilio fiscale in Belgio.

L'Agenzia afferma che, in applicazione dell'articolo 13 del Protocollo n. 7, il funzionario deve essere considerato fiscalmente residente in Belgio ai fini delle imposte sul reddito e, quindi, non residente in Italia. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 3 del TUIR, in Italia egli è tenuto a dichiarare solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato; poiché nell'istanza non risultano redditi prodotti in Italia, non sussiste obbligo dichiarativo italiano per il 2017.

Valutazione dell'Agenzia sull'IVAFE

Con riferimento all'IVAFE, l'Agenzia ricorda che l'imposta ha natura patrimoniale e colpisce il valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Poiché, per effetto dell'articolo 13 del Protocollo n. 7, l'istante non deve essere considerato fiscalmente residente in Italia, viene meno il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'IVAFE e per i relativi adempimenti.

Valutazione dell'Agenzia sul monitoraggio fiscale

Quanto al quadro RW, l'Agenzia osserva che il monitoraggio fiscale riguarda le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Nel caso specifico, poiché il contribuente è considerato fiscalmente residente in Belgio ai fini dell'imposizione sui redditi e della Convenzione Italia-Belgio, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute in Belgio non sono imponibili in Italia. In mancanza del requisito soggettivo della residenza fiscale italiana, l'istante non è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'anno 2017.

Conclusioni operative

Il parere dell'Agenzia è favorevole al contribuente. In sintesi, per il 2017:

  • il funzionario/agente UE è considerato fiscalmente residente in Belgio ai fini delle imposte sul reddito;
  • in Italia è soggetto, come non residente, solo all'eventuale tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato;
  • non deve versare l'IVAFE;
  • non deve compilare il quadro RW;
  • gli adempimenti italiani richiesti dal contribuente vengono meno per difetto del presupposto della residenza fiscale italiana.

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