Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 8 del 19/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia chiarisce che la detrazione spetta solo se il sistema di accumulo è installato contestualmente o successivamente all'impianto fotovoltaico, quale elemento funzionalmente collegato e idoneo a migliorarne le potenzialità; il limite di spesa agevolabile è unico per impianto e accumulo. Restano necessari tutti gli ulteriori requisiti normativi.

Detrazione per sistema di accumulo collegato a impianto fotovoltaico

Il quesito

Il contribuente chiede se possa detrarre le spese sostenute nel 2017 per l'acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico già installato sulla propria abitazione, impianto per il quale non aveva mai fruito della detrazione IRPEF.

Il parere dell’Agenzia

Nel caso prospettato, l'installazione del sistema di accumulo può essere agevolata ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, poiché l'intervento è collegato a un impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione. L'Agenzia conferma però che la detrazione non riguarda un autonomo intervento di risparmio energetico, ma è riconoscibile solo alle condizioni indicate e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Detrazione per sistema di accumulo collegato a impianto fotovoltaico

L’interpello riguarda la possibilità di fruire della detrazione IRPEF per interventi finalizzati al risparmio energetico in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico già esistente sull’abitazione del contribuente. L’Agenzia delle Entrate esamina la fattispecie alla luce dell’art. 16-bis del TUIR e dei chiarimenti di prassi già forniti in materia di impianti fotovoltaici.

Fattispecie rappresentata

Il contribuente dichiara di aver sostenuto nel 2017 spese per:

  • l’acquisto del sistema di accumulo;
  • il relativo montaggio;
  • il collegamento a un impianto fotovoltaico precedentemente installato presso la propria abitazione.

Precisa inoltre che:

  • il sistema di accumulo non ha beneficiato di alcuna agevolazione;
  • l’installazione è ad uso personale;
  • l’energia accumulata non verrà commercializzata;
  • per l’impianto fotovoltaico non era mai stata fruita la detrazione IRPEF.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se possa applicare la detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR alle spese sostenute per il sistema di accumulo.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante ritiene di avere diritto alla detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e il montaggio del sistema di accumulo, considerandolo intervento agevolabile ai fini del risparmio energetico.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che consente la detrazione di una percentuale delle spese documentate sostenute per determinati interventi sugli immobili. Viene ricordato che:

  • la detrazione ordinaria è pari al 36 per cento;
  • il limite originario di spesa era pari a 48.000 euro per unità immobiliare;
  • il decreto-legge n. 83 del 2012 ha elevato la detrazione al 50 per cento e il limite di spesa a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012;
  • tali benefici sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 3, lett. b), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con riferimento specifico alla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis, l’Agenzia ricorda che sono agevolabili gli interventi:

  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
  • con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Viene inoltre richiamata la circolare 27 aprile 2018, n. 7, che conferma i chiarimenti della risoluzione 2 aprile 2013, n. 22, secondo cui:

  • le spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica danno diritto al beneficio;
  • l’impianto deve essere installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione;
  • la detrazione è cumulabile con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato, ma non con le tariffe incentivanti;
  • resta esclusa quando la cessione dell’energia in eccesso configuri esercizio di attività commerciale.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che un sistema di accumulo serve a immagazzinare l’energia prodotta in eccesso dall’impianto fotovoltaico e a rilasciarla quando la produzione non è sufficiente a coprire i fabbisogni dell’abitazione, aumentando l’autoconsumo e generando benefici economici ed energetici.

Tuttavia, precisa che, secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, l’installazione di un sistema di accumulo non può essere considerata, di per sé, un intervento finalizzato al risparmio energetico.

La riconducibilità della spesa all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR è dunque ammessa soltanto se:

  • il sistema di accumulo è installato contestualmente o successivamente all’impianto fotovoltaico;
  • il sistema si configura come elemento funzionalmente collegato all’impianto;
  • il sistema ne migliora le potenzialità.

In tali ipotesi, il limite di spesa agevolabile resta unico e comprende sia l’impianto fotovoltaico sia il sistema di accumulo, nel limite complessivo attualmente pari a 96.000 euro.

Parere conclusivo dell’Agenzia

Nel caso concreto, l’Agenzia ritiene che la spesa per il sistema di accumulo possa rientrare tra quelle detraibili, ma solo alle condizioni indicate dalla prassi:

  • collegamento funzionale con l’impianto fotovoltaico;
  • installazione contestuale o successiva rispetto all’impianto;
  • rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

L’Agenzia conclude quindi che il sistema di accumulo è agevolabile non come intervento autonomo, ma come componente collegato all’impianto fotovoltaico, purché siano rispettate le condizioni richieste dalla disciplina sulla detrazione per il risparmio energetico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.