Risposta n. 9 del 19/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il rimborso spetterebbe ad ALFA, in quanto avrebbe subito un prelievo non più dovuto dopo la transazione; la procedura corretta sarebbe l’istanza di rimborso all’ufficio competente nei termini dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, decorrenti dalla data dell’accordo transattivo.
Ritenute del 20% su somme pignorate presso terzi e individuazione del soggetto legittimato al rimborso dopo transazione e restituzione parziale delle somme
Il quesito
ALFA chiede chi sia legittimato a richiedere il rimborso delle ritenute operate sulle somme pignorate presso terzi, e se il recupero possa avvenire mediante dichiarazione integrativa a favore, dopo una transazione che ha comportato la restituzione parziale delle somme percepite.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che le ritenute, pur correttamente operate dai terzi pignorati all’atto del pagamento, non siano recuperabili da ALFA perché, per effetto della transazione e della restituzione parziale delle somme, hanno perso la funzione di ritenuta d’acconto in capo a lei. Il soggetto legittimato a chiedere il rimborso è Y, cioè il soggetto pignorato, con successiva istruttoria dell’ufficio per verificare an e quantum.
Ritenute su somme pignorate presso terzi e rimborso dopo transazione
L’interpello riguarda il regime fiscale delle somme corrisposte ad ALFA a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e, soprattutto, l’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso delle ritenute del 20% operate sui pagamenti. La questione nasce dopo una successiva transazione generale novativa tra le parti, che ha ridefinito la natura delle somme dovute e ha comportato la restituzione parziale di quanto in precedenza incassato da ALFA.
Fattispecie rappresentata
ALFA espone di aver agito in giudizio a seguito di un licenziamento orale. Il Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società X in liquidazione e con la società Y, dichiarando nullo e inefficace il licenziamento e condannando le società al pagamento delle retribuzioni perdute, oltre a contributi previdenziali e assistenziali.
Nel corso dei giudizi successivi:
- Y aveva appellato la sentenza chiedendone la sospensione dell’esecutività, ma il giudice d’appello aveva rigettato l’istanza;
- ALFA aveva notificato un atto di precetto e, dopo l’opposizione all’esecuzione, aveva promosso pignoramento presso terzi;
- a seguito dell’ordinanza di assegnazione, nel 2016 ALFA aveva percepito da diversi terzi somme per complessivi euro 592.268,45 lordi, con ritenute complessive per euro 33.629,48 e incasso netto di euro 558.638,98.
Le somme erano state erogate in parte con ritenuta del 20% e in parte senza ritenuta. In parallelo, ALFA aveva anche richiesto il risarcimento del danno per perdita di chance professionali e danno psicologico. Per evitare l’alea del giudizio d’appello e di un ulteriore contenzioso risarcitorio, le parti avevano concluso in data 2016 una transazione generale novativa ai sensi degli articoli 1965 e 1976 c.c.
Contenuto della transazione
L’accordo transattivo, assunto nel presupposto che il rapporto fosse in realtà un rapporto libero professionale ex articolo 2222 c.c., prevedeva che Y corrispondesse ad ALFA:
- euro 100.000 netti, pari a euro 125.000 lordi con ritenuta del 20% di euro 25.000, a titolo di differenza compensi per il periodo indicato;
- euro 100.000 netti a titolo di risarcimento del danno biologico;
- euro 34.552,79 netti a titolo di contributo alle spese legali.
Poiché ALFA aveva già ricevuto, per effetto del pignoramento, euro 558.638,98 netti, le parti avevano previsto una compensazione parziale dei reciproci crediti e debiti. In concreto, ALFA aveva restituito a Y euro 324.086,19, importo risultante dalla maggiore somma netta già incassata rispetto a quanto convenuto nell’atto transattivo.
L’accordo contemplava inoltre che Y potesse riottenere anche le somme corrispondenti alle ritenute operate dai terzi pignorati al momento dei pagamenti ad ALFA.
Quesito posto all’Agenzia
ALFA chiede:
- quale soggetto sia titolato a richiedere il rimborso delle ritenute operate sulle somme pignorate, considerando che l’articolo 15, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009 pone l’obbligo di ritenuta in capo al terzo erogatore;
- quale procedura debba essere seguita per recuperare l’importo della ritenuta subita a seguito della restituzione parziale delle somme, e se sia possibile utilizzare una dichiarazione integrativa a favore.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA sostiene che, in via ordinaria, il rimborso di imposte o ritenute non dovute si ottiene con la dichiarazione dei redditi; tuttavia, nel caso concreto, tale strada non sarebbe stata seguita perché in dichiarazione sono stati indicati solo i redditi effettivamente percepiti dopo la transazione.
La contribuente ritiene quindi applicabile la disciplina del rimborso mediante istanza all’ufficio competente, richiamando:
- gli articoli 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, che disciplinano il rimborso delle ritenute e dei versamenti diretti indebitamente effettuati, entro quattro anni;
- l’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che, in mancanza di disposizioni specifiche, consente la domanda di restituzione entro due anni dal pagamento o dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Secondo ALFA, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso sarebbe lei stessa, perché avrebbe subito un’imposizione non dovuta o non più dovuta per effetto dell’accordo transattivo. Inoltre, il termine biennale dovrebbe decorrere dalla data dell’accordo del 2016, quando le parti hanno pattuito anche la restituzione delle somme oggetto di precedente pignoramento e delle relative ritenute.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 21, comma 15, della L. n. 449 del 2007, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del D.L. n. 102 del 2009, che prevede, per le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, l’applicazione di una ritenuta del 20% da parte del soggetto erogatore che sia sostituto d’imposta;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010, n. 34755, che disciplina le modalità applicative della ritenuta;
- la circolare n. 8/E del 2 marzo 2011, che chiarisce che il terzo pignorato non ha obblighi di indagine sulla natura delle somme o sulla posizione del percettore e che, salvo dichiarazione sostitutiva del creditore pignoratizio circa l’insussistenza dei presupposti, la ritenuta va comunque applicata.
La circolare precisa che l’obbligo di ritenuta sorge quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:
- la somma è assoggettabile a ritenuta alla fonte;
- il creditore pignoratizio è un soggetto Irpef;
- il terzo erogatore è sostituto d’imposta.
Valutazione dell’Agenzia sulla fattispecie
L’Agenzia, fatta salva la valutazione in sede di accertamento sulla rilevanza reddituale delle somme percepite da ALFA, osserva che i debitori pignorati hanno correttamente applicato la ritenuta, ove dovuta, nella misura del 20% sulle somme erogate.
Tuttavia, il punto decisivo è l’effetto della successiva transazione. L’Agenzia ricostruisce i flussi economici evidenziando che:
- ALFA ha ricevuto complessivamente euro 592.268,45 lordi per effetto del pignoramento, con ritenute per euro 33.629,48;
- per effetto della transazione, ha ricevuto euro 234.552,79 netti, oltre a ritenute per euro 25.000 operate da Y sull’importo qualificato come compenso professionale;
- nel complesso, ALFA ha percepito una somma lorda di euro 259.552,79 e ha restituito euro 324.086,19, cioè anche importi che comprendevano le ritenute complessivamente trattenute dai terzi pignorati.
Secondo l’Agenzia, le ritenute originariamente subite per euro 33.629,48 non possono essere recuperate da ALFA, poiché hanno perso la loro funzione di ritenuta d’acconto in capo a lei per effetto della transazione e della sua esecuzione. In sostanza, poiché le somme su cui erano state operate sono state poi restituite, in tutto o in parte, al soggetto pignorato, esse non possono più considerarsi redditualmente rilevanti in capo ad ALFA nella misura restituita.
Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che il soggetto legittimato a chiedere il rimborso non è ALFA, bensì il soggetto pignorato, ossia Y.
La richiesta di rimborso sarà oggetto dell’istruttoria dell’ufficio competente, chiamato a verificare sia l’esistenza del diritto al rimborso sia l’ammontare effettivamente spettante.
In sintesi, la risposta esclude che ALFA possa recuperare le ritenute subite mediante la propria dichiarazione o con una propria istanza di rimborso, e riconduce la legittimazione attiva al debitore pignorato, che sopporta in concreto l’effetto economico della restituzione delle somme oggetto di transazione.
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