Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 10 del 19/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che il credito d’imposta non utilizzato in compensazione non debba rientrare tra i ricavi da dichiarare nel 2017.

Bonus acquisto strumenti musicali e compilazione del quadro RG per il credito d’imposta non compensato

Il quesito

Il contribuente chiede se il credito d’imposta maturato nel 2017 per lo sconto praticato ai clienti sull’acquisto di strumenti musicali, non ancora utilizzato in compensazione, debba essere indicato tra i ricavi nel quadro RG, rigo RG2, colonna 2, del modello Redditi PF 2018, considerato il passaggio al regime semplificato per cassa dal 2017.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il bonus costituisca una forma tecnica di provvidenza collegata a una normale operazione di vendita e che, quindi, non perda la natura di ricavo; di conseguenza, il credito d’imposta maturato nel 2017 ma non compensato concorre al reddito e va indicato nel rigo RG2, colonna 2, del modello Redditi PF 2018.

Bonus acquisto strumenti musicali e trattamento del credito d’imposta nel regime semplificato

L’interpello riguarda la corretta rilevazione fiscale del credito d’imposta riconosciuto ai rivenditori di strumenti musicali che applicano lo sconto ai clienti studenti aventi diritto al bonus previsto dalla normativa vigente. Il tema si pone in relazione al passaggio del contribuente al regime contabile semplificato con tassazione per cassa dal 2017 e alla compilazione del quadro RG della dichiarazione dei redditi.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente dichiara di aver emesso nel 2017 fatture di vendita di strumenti musicali a favore di clienti che hanno usufruito del bonus fiscale per l’acquisto. In conseguenza dello sconto praticato sul prezzo di vendita, ritiene di aver maturato un credito d’imposta pari allo sconto stesso.

Precisa inoltre che tale credito, da utilizzare in compensazione, non ha trovato capienza nel corso del 2017. Poiché dal 2017, per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 232 del 2016, è passato al regime contabile semplificato con principio di cassa, chiede chiarimenti sulla compilazione del quadro RG, rigo RG2, colonna 2, con specifico riguardo all’importo del credito d’imposta non utilizzato.

Quesito del contribuente

Il dubbio interpretativo riguarda se il credito d’imposta maturato nel 2017 ma non ancora compensato debba essere considerato tra i ricavi imponibili da indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2017, oppure se debba esserne escluso.

Soluzione interpretativa prospettata

Il contribuente sostiene che il credito d’imposta non utilizzato in compensazione non rientri tra i ricavi da riportare nella dichiarazione relativa al 2017.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 984, della legge n. 208 del 2015, che ha introdotto per l’anno 2016 un contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi destinato agli studenti iscritti a licei musicali, corsi preaccademici, conservatori, istituti superiori musicali e istituzioni di formazione musicale.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA praticato dal rivenditore o produttore, al quale spetta un credito d’imposta di importo pari al contributo riconosciuto allo studente.

L’Agenzia evidenzia inoltre che il beneficio è stato prorogato per gli anni 2017 e 2018 rispettivamente dall’art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016 e dall’art. 1, comma 643, della legge n. 205 del 2017.

Vengono richiamati anche i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2016, del 14 marzo 2017 e del 19 marzo 2018, che disciplinano le modalità di attuazione del credito d’imposta per i diversi anni di applicazione. È inoltre richiamata la circolare n. 6 del 2017, secondo cui, prima della vendita, i soggetti interessati devono trasmettere all’Agenzia i dati identificativi richiesti, tra cui:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale dello studente;
  • il codice fiscale dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
  • lo strumento musicale;
  • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA.

Per ciascuna comunicazione, il sistema telematico rilascia una ricevuta che attesta la fruibilità o meno del credito in base alla capienza dello stanziamento complessivo. Il credito è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24 inviato con Entratel o Fisconline.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, la concessione del credito d’imposta è automatica e costituisce una forma tecnica di erogazione di una provvidenza collegata a una normale operazione di vendita. Per tale ragione, il contributo non perde la sua natura di ricavo.

Da ciò discende che il credito d’imposta maturato nell’anno 2017 ma non utilizzato in compensazione concorre alla determinazione del reddito e deve essere indicato nel rigo RG2, colonna 2, del modello Redditi Persone Fisiche 2018.

Conclusioni operative

L’interpello si conclude quindi nel senso che il credito d’imposta riconosciuto per il bonus strumenti musicali, anche se non ancora compensato, rileva fiscalmente come ricavo nell’anno di maturazione. Il contribuente, in regime semplificato, deve dunque includere l’importo nel quadro RG della dichiarazione relativa al 2017, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.