Risposta n. 5 del 19/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la contribuente, in base all’articolo 13 del Protocollo n. 7 il coniuge di funzionario/agente UE e i familiari senza propria attività professionale mantengono il domicilio fiscale in Belgio; di conseguenza non sussisterebbero gli obblighi dichiarativi e patrimoniali in Italia per il 2017.
Trattamento IRPEF, IVAFE e monitoraggio fiscale per il coniuge di un funzionario/agente UE trasferito in Italia
Il quesito
La contribuente chiede se il Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’UE prevalga sulla convenzione Italia-Belgio e se, per il 2017, siano esclusi in Italia l’obbligo di dichiarare i redditi prodotti in Belgio, di versare l’IVAFE e di compilare il quadro RW per i conti esteri.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, se la contribuente nel 2017 non ha svolto una propria attività professionale, l’articolo 13 del Protocollo n. 7 la consideri fiscalmente residente in Belgio ai fini delle imposte sui redditi e delle convenzioni contro le doppie imposizioni; pertanto non deve dichiarare in Italia redditi non prodotti nel territorio dello Stato, non è tenuta all’IVAFE e non deve compilare il quadro RW. Se invece ha svolto un’attività professionale nel 2017, torna applicabile la regola generale del TUIR e la contribuente è residente fiscale in Italia, con obbligo di dichiarare il reddito mondiale e di adempiere agli obblighi IVAFE e monitoraggio.
Trattamento fiscale del coniuge di funzionario/agente UE trasferito in Italia
L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile, per l’anno d’imposta 2017, alla coniuge di un funzionario/agente della Commissione europea che ha trasferito la residenza anagrafica in Italia da AIRE (Belgio) nel mese di maggio 2017. La questione tocca la rilevanza, ai fini IRPEF, IVAFE e monitoraggio fiscale, della disciplina speciale prevista dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
Fattispecie rappresentata
La contribuente riferisce che il coniuge è entrato in servizio presso la Commissione Europea e che, in conseguenza di ciò, il nucleo familiare ha trasferito la residenza anagrafica in Italia nel maggio 2017. La stessa indica inoltre che:
- il trattamento economico del coniuge è esente da tassazione nazionale;
- il coniuge e i membri del nucleo familiare che non esercitano una propria attività professionale mantengono il domicilio fiscale in Belgio, come attestato dalla Commissione Europea;
- nell’anno 2017 sia lei sia il coniuge hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente prestati in Belgio;
- hanno posseduto conti correnti in Belgio;
- entrambi hanno già presentato la dichiarazione dei redditi in Belgio per il 2017.
Quesito del contribuente
La contribuente chiede se il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’UE prevalga sull’accordo Italia-Belgio contro le doppie imposizioni e, in conseguenza, se per il 2017 vengano meno:
- l’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi prodotti in Belgio;
- il conseguente credito d’imposta per le imposte pagate in Belgio a titolo definitivo;
- l’obbligo di versare l’IVAFE;
- l’obbligo di compilare il quadro RW per i conti esteri.
Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente
L’istante sostiene che, in applicazione dell’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità UE, non sussistano gli obblighi di dichiarazione in Italia dei redditi belgi, di pagamento dell’IVAFE e di monitoraggio fiscale per l’anno d’imposta 2017.
Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto:
- l’articolo 2, comma 1, del TUIR, che individua come soggetti passivi IRPEF i residenti e i non residenti nel territorio dello Stato;
- l’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui sono residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile;
- la Convenzione tra Italia e Belgio per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 3 aprile 1989, n. 148;
- l’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, che prevede per i funzionari e altri agenti UE, nonché per il coniuge che non eserciti una propria attività professionale, la considerazione come domiciliati nel precedente Stato membro di domicilio fiscale ai fini delle imposte sul reddito e sul patrimonio e delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- l’articolo 19, commi 18-22, del decreto-legge n. 201 del 2011, sull’IVAFE;
- l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, sul monitoraggio fiscale e sul quadro RW.
Valutazione dell’Agenzia sulla residenza fiscale
L’Agenzia osserva che la presenza anche di una sola delle condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del TUIR è sufficiente a qualificare un soggetto come residente in Italia. Nel caso concreto, dalla documentazione emerge che la contribuente, già iscritta all’AIRE dal 2009, risulta residente in Italia dal 26/05/2017, quindi per la maggior parte del periodo d’imposta 2017.
Tuttavia, l’Agenzia dà rilievo decisivo alla disciplina speciale dell’articolo 13 del Protocollo n. 7, che si applica anche al coniuge del funzionario/agente UE, purché non eserciti una propria attività professionale. In tal caso, per le imposte sul reddito e sul patrimonio e per le convenzioni contro le doppie imposizioni, il soggetto è considerato fiscalmente domiciliato nel precedente Stato membro di domicilio fiscale, cioè nel Belgio.
Parere dell’Agenzia in materia di IRPEF
Secondo l’Agenzia, se la contribuente nel 2017 non ha esercitato una propria attività professionale, deve essere considerata ex lege fiscalmente residente in Belgio ai fini delle imposte sul reddito. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR, in quanto soggetto non residente in Italia, dovrà dichiarare in Italia soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato; poiché nell’istanza non risultano redditi prodotti in Italia, non vi è obbligo dichiarativo nel Paese.
Parere dell’Agenzia in materia di IVAFE
L’Agenzia ricorda che l’IVAFE ha natura patrimoniale e si applica sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Anche per tale imposta, se il coniuge non ha esercitato nel 2017 una propria attività professionale, l’articolo 13 del Protocollo n. 7 comporta che non debba essere considerato fiscalmente residente in Italia per quel periodo; ne consegue che non sono dovuti gli adempimenti relativi all’IVAFE.
Parere dell’Agenzia in materia di monitoraggio fiscale
Con riferimento al monitoraggio fiscale, l’Agenzia richiama l’obbligo di indicazione nel quadro RW per le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che, se la contribuente non ha svolto un’attività professionale nel 2017, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute in Belgio non siano imponibili in Italia, perché la stessa deve essere considerata fiscalmente residente in Belgio ai fini della Convenzione e dell’articolo 13 del Protocollo n. 7. Manca quindi il presupposto soggettivo per l’obbligo di monitoraggio fiscale e non deve essere compilato il quadro RW.
Condizione che fa venir meno il beneficio del Protocollo
L’Agenzia precisa però che, se nel corso del 2017 la contribuente ha svolto una propria attività professionale, intesa in senso ampio e comprensiva sia di lavoro autonomo sia di lavoro dipendente, non può applicarsi la disposizione dell’articolo 13 del Protocollo n. 7. In tale ipotesi, opererebbe la disciplina ordinaria dell’articolo 2, comma 2, del TUIR e la contribuente dovrebbe considerarsi fiscalmente residente in Italia.
In questo scenario, l’istante sarebbe tenuta:
- a dichiarare in Italia il reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti;
- ad adempiere agli obblighi in materia di IVAFE;
- a compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia è quindi favorevole all’istante, ma subordinata a una condizione essenziale: l’assenza, nel 2017, di una propria attività professionale. Solo in tale ipotesi il coniuge di funzionario/agente UE beneficia del regime speciale che mantiene la residenza fiscale in Belgio ai fini delle imposte sul reddito e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, con esclusione degli obblighi dichiarativi italiani, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale.
Se invece la contribuente ha svolto un’attività professionale nel 2017, il regime speciale non opera e si applica la disciplina ordinaria della residenza fiscale italiana.
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