Sentenza del 22/01/2018 n. 199 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - conferimento d'azienda e cessione di quote - riqualificazione in cessione d'azienda - art. 20 d.P.R. 131/1986 - non è possibile - volontà delle parti - va rispettata. Imposta di registro - riqualificazione di cessione di quote in cessione d'azienda - astratta applicabilità dell'art. 10 bis l.212/2000 - è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 per considerare unitariamente un conferimento d'azienda in una società e la successiva cessione delle quote, qualificando l'operazione come cessione d'azienda. È stato ritenuto che tale disposizione consenta di interpretare l'atto secondo la sua natura e i suoi effetti giuridici, ma non di sostituire alla volontà negoziale delle parti un'operazione diversa: se le parti hanno scelto di trasferire quote societarie e non direttamente l'azienda o i suoi beni, l'art. 20 non può essere utilizzato per riqualificare l'operazione. Un eventuale disconoscimento per finalità ant abusive può avvenire, in astratto, mediante l'art. 10-bis della legge 212/2000, purché ne ricorrano i presupposti e siano rispettate le garanzie procedurali.
La decisione
La riqualificazione operata ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è stata esclusa. Il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle quote devono essere rispettati come operazioni aventi oggetto giuridico distinto dalla cessione diretta d'azienda. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di contestare l'operazione come abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della legge 212/2000, ma solo attraverso lo specifico procedimento previsto da tale norma.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
La norma riguarda l'interpretazione degli atti "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici".
La disposizione consente di qualificare giuridicamente l'atto in base al suo contenuto e ai suoi effetti, ma non permette di superare la volontà delle parti né di trasformare una cessione di quote in una cessione diretta d'azienda.
Art. 1, comma 87, legge di bilancio 2018
La disposizione ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 20, limitandone l'utilizzo alla qualificazione del singolo atto e impedendo che esso venga usato per collegare più atti distinti al fine di configurare un diverso negozio complessivo.
Art. 10-bis legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
L'Amministrazione può contestare un'operazione priva di sostanza economica e diretta essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali indebiti, purché dimostri i relativi presupposti e rispetti le specifiche garanzie e procedure previste per l'abuso del diritto.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può usare l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 per accorpare più atti autonomi e riqualificarli in un'operazione diversa da quella effettivamente voluta e formalizzata dalle parti.
- Un conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote resta, in linea generale, distinto da una cessione diretta d'azienda, anche se l'effetto economico può apparire simile.
- La sostanza economica complessiva dell'operazione può essere contestata, se ne ricorrono i presupposti, attraverso la disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della legge 212/2000, non mediante una semplice riqualificazione ex art. 20.
- Quando viene invocato l'abuso del diritto, l'ufficio deve dimostrare l'assenza di sostanza economica, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e il carattere essenziale di tale vantaggio, rispettando inoltre le garanzie procedurali previste dalla legge.
- La qualificazione fiscale deve distinguere tra l'oggetto giuridico dell'atto, che dipende dalla volontà negoziale delle parti, e l'eventuale elusività dell'operazione complessiva, che richiede una specifica contestazione ant abusiva.
Testo integrale
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