Sentenza n. 136/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 27.04.2022, con cui è stata disposta la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 2 (due)”, con conseguente rideterminazione dell’anzianità di grado, percepimento della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo durante il periodo della sospensione e computo per la metà ai fini pensionistici del tempo trascorso in sospensione dal servizio; - di tutti gli atti del procedimento disciplinare sottesi al provvedimento impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per due mesi, con conseguente rideterminazione dell'anzianità, riduzione degli assegni e computo parziale del periodo ai fini pensionistici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri all'esito di un'inchiesta formale relativa a condotte contestate nell'ambito di procedimenti penali: la violazione delle soste programmate nell'ordine di servizio e la falsa attestazione delle circostanze di tempo e luogo dei controlli nella documentazione di servizio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, lamentando l'omessa indicazione dei fatti lesivi del prestigio personale e dell'Istituzione e delle norme del codice militare violate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1393 d.lgs. 66/2010, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto applicare la pregiudizialità penale, sospendendo il procedimento disciplinare sino alla definizione irrevocabile dei procedimenti penali. Nel corso del giudizio il ricorrente ha prodotto una sentenza penale militare di assoluzione, divenuta irrevocabile, pronunciata con la formula "perché i fatti non sussistono".
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem del provvedimento disciplinare. La relazione finale dell'ufficiale inquirente descriveva puntualmente i fatti e considerava le difese dell'incolpato; tale relazione era stata richiamata nella proposta del Comandante interregionale, a sua volta condivisa dagli atti successivi, e infine richiamata nel provvedimento sanzionatorio. Il militare aveva inoltre conosciuto gli addebiti e aveva potuto presentare memorie difensive. Non era quindi necessario che il provvedimento finale riproducesse analiticamente ogni argomentazione difensiva, essendo sufficiente l'esplicitazione, anche sintetica, del percorso valutativo dell'amministrazione mediante rinvio agli atti istruttori conosciuti dal destinatario. Quanto al secondo motivo, il TAR ha interpretato l'art. 1393 d.lgs. 66/2010 nel senso che la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare costituisce eccezione alla regola generale della sua autonomia rispetto al procedimento penale e richiede la duplice condizione che i fatti siano stati commessi nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Nel caso concreto, la mancata osservanza delle soste programmate e la falsa attestazione dei controlli non costituivano adempimento dei doveri di servizio, ma, secondo la contestazione, sviamento della funzione e violazione delle consegne ricevute. Le condotte erano state commesse soltanto in occasione dell'attività lavorativa e non in esecuzione di un obbligo di servizio; pertanto non operava la pregiudizialità penale. L'assoluzione penale prodotta in giudizio non è stata ritenuta decisiva, anche perché riferita essenzialmente all'ipotesi del mancato svolgimento delle soste e fondata sull'insufficienza degli elementi accusatori, mentre il procedimento disciplinare riguardava anche la violazione delle consegne e le false attestazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento richiama atti istruttori che espongono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione e che siano conosciuti o conoscibili dal destinatario; non è necessaria una contestazione analitica di ogni difesa, purché emerga il percorso valutativo dell'amministrazione.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
La regola generale è l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. La sospensione obbligatoria opera solo quando i fatti siano stati commessi nello svolgimento delle funzioni e costituiscano anche adempimento di obblighi e doveri di servizio; non basta che siano stati commessi in occasione dell'attività lavorativa.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla domanda cautelare proposta nel ricorso; l'istanza cautelare è stata respinta con precedente ordinanza.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare, la motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento finale richiama atti istruttori che descrivono i fatti, valutano le difese e rendono conoscibili al destinatario le ragioni della sanzione; non occorre riprodurre nel provvedimento finale l'intero contenuto dell'istruttoria né confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
- La sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare militare per pendenza del procedimento penale costituisce eccezione alla regola dell'autonomia tra i due procedimenti e richiede cumulativamente che la condotta sia stata commessa nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
- La pregiudizialità penale non opera quando la condotta sia stata posta in essere soltanto in occasione dell'attività lavorativa o rappresenti una violazione delle consegne e uno sviamento della funzione, anziché l'esecuzione di un compito imposto dal servizio.
- L'assoluzione penale non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare dei medesimi fatti quando il giudizio penale e quello disciplinare abbiano oggetto o ricostruzione differenti, nei limiti in cui la decisione penale non accerti in modo incompatibile l'insussistenza della condotta disciplinarmente contestata.
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