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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20995/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) errore nella qualificazione giuridica dei fatti - il ricorrente deduce che i fatti contestati come truffa in erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) avrebbero dovuto essere qualificati come malversazione (art. 316-bis c.p.), richiamando orientamenti di questa Corte; 2) illegittimità della confisca disposta d'ufficio ex art. 640-quater c.p. per equivalente fino a euro 3.452.000,00, contestando che il giudice non ha considerato le restituzioni effettuate dal ricorrente (circa euro 300.000,00) né il concreto profitto attribuibile al solo Molon e motivando in modo insufficiente l'ammontare della confisca.

La decisione

La Corte dichiara il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza: la qualificazione come truffa aggravata per erogazioni pubbliche è compatibile con la descrizione degli artifizi e raggiri posti in essere, e l'impugnazione non prova l'assenza di tali artifizi. Il secondo motivo è invece fondato: la Corte annulla, limitatamente alla statuizione di confisca pari a euro 3.452.000,00, il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Padova in diversa composizione perché motivi funditus sul preciso ammontare della confisca tenendo conto delle somme già restituite e dell'effettivo profitto conseguito dal ricorrente. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 640 quater cod. pen.

    Consente la confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto del reato; in sede di patteggiamento il giudice che dispone tale confisca deve motivare sull'ammontare, sulle giustificazioni offerte e sulla imputabilità ai singoli partecipi

  • art. 640 bis cod. pen.

    Tipizza la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; si applica quando sono utilizzati artifizi e raggiri per indurre in errore l'ente erogatore o il garante

  • art. 316 bis cod. pen.

    Regola la malversazione a danno dello Stato, consistente nell'ottenere finanziamenti pubblici e destinarli a finalità estranee all'interesse pubblico; si distingue dalla truffa per l'assenza di artifizi e raggiri

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto, ma la verifica è limitata agli errori manifesti, non ad apprezzamenti in diritto discutibili

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Indica uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge), utilizzato nel ricorso per contestare qualificazione e confisca

  • art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'accordo sulle qualificazioni nel patteggiamento; il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione e motivare, anche se sinteticamente, la scelta di recepire l'accordo

  • art. 322 bis cod. pen.

    Riferito nel testo come possibile reato accessorio (false attestazioni amministrative) utilizzato quale elemento artificioso nella consumazione della truffa

Massime di principio

  • In sede di patteggiamento il sindacato di legittimità sulla qualificazione del fatto è molto limitato: la Cassazione interviene solo per errori manifesti, ossia qualificazioni palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
  • La distinzione tra truffa in erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e malversazione (art. 316-bis) si fonda sulla presenza di artifizi o raggiri che hanno indotto in errore l'ente erogatore; se gli artifizi sono descritti nell'imputazione, la qualificazione come truffa è congrua.
  • Quando il giudice dispone la confisca obbligatoria ex art. 640-quater, anche nel rito del patteggiamento, l'obbligo motivazionale non può essere meramente sintetico: deve valutare e motivare l'ammontare, l'eventuale confisca per equivalente, le restituzioni già eseguite e l'imputabilità del profitto complessivo ai singoli partecipanti.
  • La confisca per equivalente non può essere automaticamente estesa al singolo imputato per l'intero profitto realizzato dall'insieme dei concorrenti senza adeguata motivazione sulla sua partecipazione e sul profitto effettivamente conseguito.
  • Se il difensore contesta la qualificazione, è necessario indicare elementi fattuali chiari e autosufficienti che dimostrino l'assenza degli artifizi o elementi che rendano la qualificazione manifestamente errata; deduzioni generiche o non supportate non bastano a superare la soglia di inammissibilità.

Testo integrale

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