Cassazione Penale, Sentenza n. 20995/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) errore nella qualificazione giuridica dei fatti - il ricorrente deduce che i fatti contestati come truffa in erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) avrebbero dovuto essere qualificati come malversazione (art. 316-bis c.p.), richiamando orientamenti di questa Corte; 2) illegittimità della confisca disposta d'ufficio ex art. 640-quater c.p. per equivalente fino a euro 3.452.000,00, contestando che il giudice non ha considerato le restituzioni effettuate dal ricorrente (circa euro 300.000,00) né il concreto profitto attribuibile al solo Molon e motivando in modo insufficiente l'ammontare della confisca.
La decisione
La Corte dichiara il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza: la qualificazione come truffa aggravata per erogazioni pubbliche è compatibile con la descrizione degli artifizi e raggiri posti in essere, e l'impugnazione non prova l'assenza di tali artifizi. Il secondo motivo è invece fondato: la Corte annulla, limitatamente alla statuizione di confisca pari a euro 3.452.000,00, il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Padova in diversa composizione perché motivi funditus sul preciso ammontare della confisca tenendo conto delle somme già restituite e dell'effettivo profitto conseguito dal ricorrente. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 640 quater cod. pen.
Consente la confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto del reato; in sede di patteggiamento il giudice che dispone tale confisca deve motivare sull'ammontare, sulle giustificazioni offerte e sulla imputabilità ai singoli partecipi
art. 640 bis cod. pen.
Tipizza la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; si applica quando sono utilizzati artifizi e raggiri per indurre in errore l'ente erogatore o il garante
art. 316 bis cod. pen.
Regola la malversazione a danno dello Stato, consistente nell'ottenere finanziamenti pubblici e destinarli a finalità estranee all'interesse pubblico; si distingue dalla truffa per l'assenza di artifizi e raggiri
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto, ma la verifica è limitata agli errori manifesti, non ad apprezzamenti in diritto discutibili
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Indica uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge), utilizzato nel ricorso per contestare qualificazione e confisca
art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'accordo sulle qualificazioni nel patteggiamento; il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione e motivare, anche se sinteticamente, la scelta di recepire l'accordo
art. 322 bis cod. pen.
Riferito nel testo come possibile reato accessorio (false attestazioni amministrative) utilizzato quale elemento artificioso nella consumazione della truffa
Massime di principio
- In sede di patteggiamento il sindacato di legittimità sulla qualificazione del fatto è molto limitato: la Cassazione interviene solo per errori manifesti, ossia qualificazioni palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
- La distinzione tra truffa in erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e malversazione (art. 316-bis) si fonda sulla presenza di artifizi o raggiri che hanno indotto in errore l'ente erogatore; se gli artifizi sono descritti nell'imputazione, la qualificazione come truffa è congrua.
- Quando il giudice dispone la confisca obbligatoria ex art. 640-quater, anche nel rito del patteggiamento, l'obbligo motivazionale non può essere meramente sintetico: deve valutare e motivare l'ammontare, l'eventuale confisca per equivalente, le restituzioni già eseguite e l'imputabilità del profitto complessivo ai singoli partecipanti.
- La confisca per equivalente non può essere automaticamente estesa al singolo imputato per l'intero profitto realizzato dall'insieme dei concorrenti senza adeguata motivazione sulla sua partecipazione e sul profitto effettivamente conseguito.
- Se il difensore contesta la qualificazione, è necessario indicare elementi fattuali chiari e autosufficienti che dimostrino l'assenza degli artifizi o elementi che rendano la qualificazione manifestamente errata; deduzioni generiche o non supportate non bastano a superare la soglia di inammissibilità.
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